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Definizione di Piccola Media Impresa fino al 31 dicembre 2004
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DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE
Articolo 1
1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI",
sono definite come imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti, e - aventi:
o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU,
o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa,
la "piccola impresa" è definita come un'impresa:
- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o
un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo
3.
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i
cui diritti di voto non sono detenuti per 25 % o più da una sola
impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi
alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa
soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici,
società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a
condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o
congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile
determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter
legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più
da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non
conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare
i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene,
direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei
diritti di voto.
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri
tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso
l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali
finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "PMI",
"media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno
(ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante
un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano
frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato.
8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle
dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di
un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima
secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.
Articolo 2
La Commissione modifica i massimali fissati per il fatturato e il totale
di bilancio ove necessario e, di norma, ogni quattro anni a partire
dall'adozione della presente raccomandazione, per tener conto dell'andamento
dell'economia nella Comunità.
Articolo 3
1. La Commissione si impegna a prendere le misure necessarie affinché
la definizione delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 1,
si applichi a tutti i programmi da essa gestiti, in cui siano menzionati
i termini "PMI", "media impresa", "piccola
impresa" o "microimpresa".
2. La Commissione si impegna a prendere le misure necessarie per adeguare
le statistiche da essa elaborate secondo le seguenti classi di dimensione:
- 0 dipendenti,
- 1 a 9 dipendenti,
- 10 a 49 dipendenti,
- 50 a 249 dipendenti,
- 250 a 499 dipendenti,
- 500 dipendenti ed oltre.
3. Gli attuali programmi comunitari che definiscono le PMI con criteri
diversi da quelli menzionati all'articolo 1, continueranno, a titolo
transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che,
all'atto della loro adozione, erano considerate PMI. Le modificazioni
della definizione di PMI nell'ambito di tali programmi potranno essere
apportate soltanto adottando la definizione contenuta nella presente
raccomandazione, sostituendo la definizione divergente con un riferimento
a detta raccomandazione. Il periodo transitorio dovrebbe di massima
scadere il 31 dicembre 1997. Peraltro, gli obblighi assunti dalla Commissione
sulla base di tali programmi resteranno immutati.
4. Quando verrà modificata la direttiva 78/660/CEE, la Commissione
proporrà che la vigente definizione delle PMI venga sostituita
da un riferimento alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.
5. Qualsiasi disposizione adottata dalla Commissione, in cui si faccia
menzione dei termini "PMI", "media impresa", "piccola
impresa" o "microimpresa" o di altri termini analoghi,
farà riferimento alla definizione contenuta nella presente raccomandazione.
(96/280/CE: Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996)
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