AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.


2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti, nei limiti delle misure massime di cui all'Allegato n. 5 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità locale. Nel
caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unità locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4).
2.6 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali di 11 realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.
2.7 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:
- l'impresa richiedente indica, nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorché quietanzati o comunque pagati successivamente;
- dette spese, così come giudicate pertinenti e congrue dalla banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice: Formula n. 1);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni, secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie (si veda anche il successivo punto 7.1); per i programmi da notificare alla Commissione europea il predetto piano di disponibilità si assume, convenzionalmente, differito di un anno;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota così determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità della quota medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle previste date;
- la somma delle due o tre quote così determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione.
Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.
2.8 Ai fini di cui sopra:
- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello della data di avvio e cioè del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali;
- il tasso di attualizzazione da applicare è quello fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima;
- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili al capitolo stesso, è come di seguito individuato:
progettazione, studi e assimilabili: 10 anni opere murarie e assimilabili: 21 anni macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;
c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote di contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi m così determinato:
- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;
- si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
- si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.
Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.
2.9 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, l'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria è rideterminato, nei limiti dello stesso ammontare, a seguito degli esiti della notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive disponibilità previste dall'art. 7, comma 1 del regolamento.
2.10 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di cui ai punti 2.8 e 2.9, viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare e del conseguente valore di m, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento.