EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.

 

7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie, ovvero 43 per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, al trentunesimo giorno dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica di cui al precedente punto 2.6; in particolare, la detta disponibilità avviene in due quote, qualora il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere due quote i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.
Il Ministero accredita tali quote presso i conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, quando risulta verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori, ivi inclusa quella concernente il versamento e/o l'accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio (vedasi precedente punto 6.2). A tal fine le banche concessionarie trasmettono periodicamente al Ministero l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima. L'inserimento del singolo programma nell'elenco può avvenire qualora sia trascorso il trentunesimo giorno dalla concessione provvisoria delle agevolazioni, per la prima quota, e non meno di uno e due anni da detto termine, rispettivamente, per la seconda e terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla metà ed alla fine di ciascun mese. Tali elenchi riguardano tutte le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero provvede nei tempi più solleciti ad accreditare, presso i predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non è possibile procedere all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento.
L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, così da attivare le suddette procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilità.
7.2 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata.
Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.
Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.
44 I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul
residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni._
7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'Allegato n. 26, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma può non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.
Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.2 in merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto:
- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.
In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata.
Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento, una procedura di compensazione. A tal fine, è necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.
7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli Allegati nn. 27a o 27b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 28 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 27c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso in lire o in euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di £./euro …… dichiarata per la …(prima, seconda, terza)…
erogazione del prog. n. ……/n. bando… ex L. 488/92".
7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilità, la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, inserisce il programma nell'elenco di cui al punto 7.1, sempre che, in relazione alla documentazione finale di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 e 8.4, non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso la banca concessionaria eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile.
7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa è ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima.
7.7 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal
fine:
- sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria né dei propri istituti collaboratori; ciò in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe 46 in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura privatistica;
- è consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi, naturalmente, purché non siano contemporaneamente collaboratori della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;
- per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al Ministero, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito; il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed alla banca concessionaria, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati "pubblici"), certificazione che deve essere acquisita dalla banca concessionaria medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;
- le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.