Documentazione finale di spesa e concessioni definitive

CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.

 

8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, per i programmi già ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma è quella definita al precedente punto 6.8. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna è successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1 del regolamento.

8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1 e, per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, anche il precedente punto 2.6). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.
8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'Allegato n. 29 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 8.2, può dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse.
8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal
fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni:
* Allegato n. 30, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, * Allegato n. 31, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, * Allegato n. 32, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, * Allegato n. 33, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, * Allegato n. 34, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria.
Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorché prevista, del programma, così come definita al precedente punto 6.8.
8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a:
- verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore;
- redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma 9 del regolamento, nonché notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
- trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione finale di spesa - ad
eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche concessionarie - e le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4. La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per conformità delle copie stesse agli originali accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento.
8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni. Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, l'accertamento sulla realizzazione del programma consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto 8.5.
Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo.