premesse di carattere generale

CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.


L'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha esteso le agevolazioni di cui alla predetta legge 488/92 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo 2 sviluppo del commercio. Con le suddette direttive, al punto 2.2, lettera c), sono state pertanto fissate le attività e i programmi ammissibili del "settore commercio", nonché i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni nonché, in allegato, il facsimile del modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi.
Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o di società di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione del programma nella graduatoria di merito è determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;
- numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;
- valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;
- punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali.
Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, a sistemi di gestione ambientale conformi al regolamento EMAS (1836/93) o alla norma UNI ES ISO 14001;
b) il programma riguarda l'accorpamento di più esercizi commerciali esistenti.
I due suddetti incrementi sono cumulabili.
Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.

Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla 3 stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad
eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di cui al successivo punto 6.2. La prima quota può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.
A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.