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CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.
L'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha esteso
le agevolazioni di cui alla predetta legge 488/92 ai programmi di investimento
di rilevante interesse per lo 2 sviluppo del commercio. Con le suddette
direttive, al punto 2.2, lettera c), sono state pertanto fissate le
attività e i programmi ammissibili del "settore commercio",
nonché i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri
per la formazione delle graduatorie.
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si
tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità
fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti
indicazioni nonché, in allegato, il facsimile del modulo di domanda,
l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni
necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura
a bando. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili,
la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano
fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte
di programmi concernenti investimenti produttivi.
Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite
con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle
agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi
in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente,
dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna
graduatoria per il bando di riferimento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o
di società di servizi controllate da banche, cosiddette "banche
concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La
posizione del programma nella graduatoria di merito è determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento
complessivo;
- numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
complessivo;
- valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;
- punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche
priorità regionali.
Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5%
in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, a sistemi di gestione
ambientale conformi al regolamento EMAS (1836/93) o alla norma UNI ES
ISO 14001;
b) il programma riguarda l'accorpamento di più esercizi commerciali
esistenti.
I due suddetti incrementi sono cumulabili.
Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo
al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte
delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero
stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria
in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere soddisfatto
con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.
Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata
del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali
di pari importo alla 3 stessa data di ogni anno, la prima delle quali
al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita
le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente
aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate
da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni
previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie
ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti
collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il
programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale
alla quota da erogare e, ad
eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato,
in una o più delle forme consentite dalla presente normativa,
una quota corrispondente del capitale proprio di cui al successivo punto
6.2. La prima quota può anche essere erogata a titolo di anticipazione,
previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del
contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di
concessione definitiva.
A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo
il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione
finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige
una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente
ancora dovuto.
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