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CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.
5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati
con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti
e limitazioni:
a) non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad
un programma già agevolato, ai sensi della legge 488/92 nella
misura richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o
comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che
l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la
data di presentazione del Modulo; è fatto salvo quanto eventualmente
previsto dalle direttive;
b) non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni
che riguardi più programmi o più unità locali,
né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi,
le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a
parte di un medesimo programma organico e funzionale;
c) non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione
sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di
un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi
soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano anche
le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma
8 del regolamento;
d) non è ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione
di una domanda agevolata ai sensi della legge 488/92 e fatta salva l'ipotesi
della rinuncia all'agevolazione concessa, la presentazione per la medesima
unità locale di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma;
tale divieto vige comunque fino a quando la banca concessionaria non
abbia inserito il programma già agevolato nell'elenco di cui
al successivo punto 7.1 per l'erogazione della prima quota per stato
d'avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata
alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del
programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti
alla notifica alla Commissione europea di cui al precedente punto 2.6.
Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando,
fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o inserite automaticamente
ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento e quelli concernenti
più attività assoggettabili a diversi regimi agevolativi
di cui al precedente punto 2.4, sono convenzionalmente considerati parte
del medesimo programma organico e funzionale, e quindi non possono essere
oggetto di separate domande, tutti i programmi realizzati da un'impresa
nella singola unità locale e relativi alla stessa tipologia di
cui al punto 3.1.
Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle
stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra
indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente
concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati;
a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo
6, comma 8 del regolamento, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta
data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero,
qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie
del bando di provenienza di tali domande.
5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata:
* alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti
preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
* al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti
preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite
locazione finanziaria.
Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
- la banca concessionaria è prescelta dall'impresa tra quelle
convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria della
domanda;
- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato
con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria
ed essere la società di leasing
locatrice dei beni oggetto di agevolazione ;
- l'attività svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti
finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non
riveste carattere istruttorio; per detta attività, pertanto,
non è dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;
- i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione
finanziaria tramite più società di leasing, a meno che
queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai
fini dell'ammissibilità delle spese relative ai beni interessati:
1) ciascuna società di leasing deve aderire al "pool"
per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma
da agevolare;
2) tutte le società aderenti al "pool" devono essere
istituti collaboratori e cioè convenzionate con almeno una delle
banche concessionarie;
3) la società capofila del "pool", in particolare,
deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa
per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti
e le responsabilità derivanti dalla normativa, ed in particolare
dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto
delle altre società aderenti al "pool" medesimo;
4) tra le suddette società deve essere sottoscritta una specifica,
formale convenzione di "pool", una per ciascun programma da
agevolare, che, oltre ad individuare la società capofila, a regolamentare
i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilità
della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione
dell'investimento tra le società stesse;
- nel caso di operazioni in "pool" è la società
capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto,
alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;
- nel caso di operazioni in "pool" la società capofila
trasmette alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione,
una copia della suddetta convenzione di "pool".
5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini
di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente
predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione,
è riportato nell'Allegato n. 11. Tale
Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti
del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari,
non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura
dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro,
in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può
subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini
del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione
delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità
della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato
n. 12 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria.
Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente
dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione
delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione;
in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del
Modulo al quale si riferisce. Il predetto Modulo è valido, indifferentemente,
per i programmi riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa
o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria.
Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica
(il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione,
è riportato nell'Allegato n. 13), contenente
i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma
di investimenti, ed il business plan di cui al punto 3.8. Nel caso in
cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente
dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria
(cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un'unica
domanda.
Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello
a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante
dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art.
3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art.
2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998,
n. 403; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla
domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della
stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato
e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali
numeri è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte
su fotocopie del Modulo a stampa, ancorché compilate e firmate
in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse
presentato in difformità da quanto sopra specificato, la domanda
stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida.
La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima
ove richiesta, devono essere elaborati, pena l'invalidità della
domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico
software predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su normali
fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica a stampa, quelle
della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte
numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e
rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale
rappresentante della società o di un suo procuratore speciale
con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. Tra
la documentazione da allegare al Modulo di domanda è altresì
compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico
contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo.
Il Modulo originale a stampa, il facsimile della Scheda Tecnica, le
relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda
Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili
anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale
per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso
le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici
centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale.
L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni
riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire
successivamente alla sua presentazione.
Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo
degli indicatori ed
intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande
e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà
considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare
procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del
principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti
al medesimo bando.
A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma
agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidità
della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero
una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo
della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile
a prima richiesta.
L'ammontare della cauzione o della polizza/fideiussione è composto
di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e di un importo
progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità
degli investimenti del programma indicati nel Modulo di domanda:
- 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 1 miliardo di
lire (516.456,90 euro);
- 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire (2.065.827,60
euro);
- 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire (5.164.568,99
euro);
- 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire (25.822.844,95
euro);
- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).
L'ammontare di tale cauzione può essere agevolmente calcolato
attraverso le Tabelle nn. 1 o 2 riportate in Appendice.
Il versamento della cauzione è effettuato dall'impresa istante
su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e fruttifero
di interessi, a partire dalla data del versamento dell'impresa e fino
a quella di restituzione all'impresa medesima o di versamento al Ministero,
al tasso previsto dalle disposizioni vigenti. Detto versamento può
avvenire direttamente presso la banca concessionaria, qualora la struttura
organizzativa della stessa lo consenta, che in tal
caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di cui all'Allegato
n. 14, ovvero tramite bonifico bancario; in quest'ultimo caso nella
motivazione del versamento deve essere indicata la seguente dizione:
"Cauzione, di cui all'art.5, comma 4-bis del D.M. n. 527/95 e successive
modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n
/
ai sensi della legge 488/92."
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere redatte
secondo lo schema di cui all'Allegato n. 15;
essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazioni e durata fino
a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo e, comunque,
fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia
del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.
Sono abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza
assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente,
ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo
n. 175/1995, nonché gli intermediari finanziari, limitatamente
a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993. L'impresa
istante non può avanzare richiesta di fideiussione alla banca
concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni
La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa
qualora le agevolazioni già concesse nella misura richiesta dall'impresa
siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta
un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata
la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1) del regolamento.
In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi
dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero,
con le consuete modalità, l'importo relativo alla cauzione e
gli interessi maturati. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta
all'impresa medesima, ad escutere la fideiussione o la polizza stessa
ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della
riscossione dello stesso, con le suddette modalità.
In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi
interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione
o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni lavorativi
dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di 24 diniego
o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente
all'erogazione della prima quota di contributo.
Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art.
6, comma 8 del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova garanzia,
come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida
quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorchè
non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda
inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria
la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico
bancario ovvero la nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta
giorni prima del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie
relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente,
pena la perdita del diritto all'inserimento automatico.
5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'Allegato
n. 12 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi,
quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale
di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione
del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore),
apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota
di trasmissione della documentazione.
5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande
di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo
e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma
(nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente
(si veda il successivo punto 6.5), l'unità locale interessata
dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali e delle provincie
autonome interessati sono riportati in Allegato
n. 16.
5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma
non agevolata a causa delle disponibilità finanziarie inferiori
all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita
automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle graduatorie relative
al bando immediatamente successivo, mantenendo valido il Modulo di domanda
originario. A tal fine non è posto a carico dell'impresa interessata
alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di versare una nuova cauzione
secondo le modalità di cui al precedente punto 5.3, di comunicare
tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti
ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel
frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo
e completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti
avanzate dalla banca concessionaria medesima.
Le precedenti modalità di inserimento automatico si applicano
anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilità
finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta
dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente
e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale
concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte
del contributo medesimo. La detta richiesta, redatta secondo lo schema
di cui all'Allegato n. 17, deve essere trasmessa
entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio
delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie per le quali
è consentito l'inserimento automatico e con le modalità
di cui al precedente punto 5.4.
In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valida, ai fini dell'avvio
a realizzazione del programma da agevolare, la data di presentazione
del Modulo relativo alla domanda non agevolata, può riformulare
quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione
delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali
del programma. A tal fine:
- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non oltre
30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze
istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda sarebbe
inserita automaticamente e con le modalità di cui al precedente
punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico secondo lo
schema di cui all'Allegato n. 18; tale adempimento,
naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati parzialmente;
- le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale investito
(in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli
occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, l'adesione
o meno ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione
ambientale ISO 14001 o EMAS e le spese complessive a fronte delle quali
vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo
in diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità
di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a
locazione finanziaria e viceversa;
- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate
attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla ricevuta del
versamento di una nuova cauzione o da una nuova polizza/fideiussione
di cui al precedente punto 5.3, dall'altra documentazione di cui all'Allegato
n. 12 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla
domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione
amministrativa, dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda;
la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi
al numero di progetto del detto nuovo Modulo;
- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica
riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione
del Modulo di domanda originario;
- la domanda riformulata può essere presentata, entro i termini
prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile
successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a disposizione
lo consentano, il bando immediatamente successivo a quello nel quale
era inserita la domanda originaria non agevolata; la domanda riformulata
deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda
Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art.
6, comma 8 del regolamento;
- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla
banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria
ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore
dei beni stessi; quest'ultimo può anche essere diverso rispetto
all'eventuale originario, purché sia convenzionato con la suddetta
medesima banca concessionaria;
- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalità,
il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo
ad una domanda presentata per la prima volta.
Le precedenti modalità di riformulazione si applicano anche alle
domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della riformulazione,
l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e non abbia richiesto
alcuna erogazione del contributo stesso. A tal fine l'impresa allega
alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema
di cui all'Allegato n. 19.
26 Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate,
risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa
può riproporre il relativo programma di investimenti, qualora
non ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso
la presentazione, con le modalità di cui ai punti precedenti,
di una nuova domanda che verrà considerata a tutti gli effetti
come presentata per la prima volta.
La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande
non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico,
quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha richiesto l'inserimento
automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro
i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento.
5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e
della documentazione di cui all'Allegato n. 12
da parte dell'impresa o, per i casi in cui è previsto, da parte
dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza
e la regolarità, con riferimento, in particolare, ai dati esposti
nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori
ed alla presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del
business plan (si veda il precedente punto 3.8); le banche, inoltre,
devono verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni
sua parte, che la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan,
ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale
e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. Nel caso in
cui la piena disponibilità dell'immobile, di cui al precedente
punto 2.1, sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto,
la suddetta verifica dovrà riguardare anche la compatibilità
dei tempi richiamata nel medesimo punto 2.1, ricorrendo, se è
il caso - tenuto conto di eventuali termini più restrittivi di
cui al precedente punto 2.6 - alla modifica da due a tre quote annuali
del richiesto regime di erogazione delle agevolazioni. La domanda che
alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore
documentazione di cui all'Allegato n. 12, fatto salvo quanto precisato
al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione della percentuale
dell'agevolazione richiesta, non è considerata valida e deve
essere respinta, con una specifica nota contenente - chiare, puntuali
ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo
di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa
anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso
di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche all'istituto
collaboratore.
Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa,
la banca concessionaria può richiedere esclusivamente la rettifica
dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni
e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività
istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso
di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale
e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa
con le medesime modalità, valide per le domande, di cui al precedente
punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento
della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a
tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva
e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa
per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma
(nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto
collaboratore._
5.8 Accertata la regolarità e la completezza del Modulo di domanda
e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla
istruttoria e redige una 27 relazione attenendosi allo schema contenuto
nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria può
richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli
errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti
ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente
e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa
nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci
approvati prima della presentazione del Modulo di domanda e la determinazione
dei relativi principali e più significativi indici, nonché
attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende
dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilità;
particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata
possibilità dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei
soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa
e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima (tenuto anche
conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni
poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto
6.2), agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma
e dal collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor
più, dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente
sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere
estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente sovrapposti
a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante
da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa
richiedente in misura altrettanto rilevante;
- la validità tecnico-economico-finanziaria del programma, con
particolare riferimento ai livelli occupazionali, ai volumi di vendita
previsti in relazione alle prospettive di mercato, ai previsti effetti
di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla
realizzazione del programma stesso;
- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o costruzioni)
nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza
dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere,
ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione
d'uso;
- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese
relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri
aziendali - che, si precisa, non può essere inferiore, in valore
nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di finanziamento
esterne ed alle agevolazioni; dovrà essere accertata, in particolare,
la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'eventuale credito
bancario, anche in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni;
la banca concessionaria dovrà attestare, in sede istruttoria
e di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte della banca
stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone
le motivazioni; al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo
le tipiche procedure di deliberazione ed
erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti d'investimento",
il piano finanziario dovrà essere analizzato, sulla base dei
dati e delle informazioni fornite dall'impresa nella Scheda Tecnica,
nel business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione
alla totalità dei fabbisogni finanziari del programma e non limitatamente
al capitale proprio convenzionalmente considerato per la determinazione
del relativo indicatore di cui al successivo punto 6.2;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia
per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare;
a 28 tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili
ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la
durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti
in ciascun anno solare ;
- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo
punto 6.1, ad
eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni,
che viene indicato dall'impresa e non può essere modificato a
seguito degli accertamenti istruttori.
Inoltre, per quanto concerne i programmi assoggettabili alla disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento
(vedi precedente punto 2.6) particolare attenzione dovrà essere
posta in merito ai seguenti argomenti:
- valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende
operare a seguito del programma di investimenti da agevolare, al fine
di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacità strutturale
ovvero se il programma verrà sviluppato in un settore in declino,
secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina multisettoriale;
- valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o salvaguardati
in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento
sia a quelli dell'impresa beneficiaria che a quelli dei fornitori o
dei clienti di primo livello.
In merito a ciascuno dei suddetti programmi, la banca concessionaria
richiede tempestivamente alla regione o alla provincia autonoma (nel
caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma viene realizzato
di formulare eventuali osservazioni che ne possano orientare le determinazioni
istruttorie, ovvero di evidenziare eventuali motivati elementi ostativi
alla realizzabilità del programma medesimo. La regione o la provincia
autonoma può fornire tali eventuali indicazioni entro trenta
giorni dalla richiesta e la banca concessionaria deve tenerne debito
conto ai fini del giudizio conclusivo di ammissibilità del programma,
riportandone i contenuti tra le motivazioni finali della relazione istruttoria.
La banca concessionaria può rettificare, in esito agli accertamenti
istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola
eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita),
ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli
indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento
ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità
formali comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorché
la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio
esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo
utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del
successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del
25%, potrà non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni
da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese,
si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto,
non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare
e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.
Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono
quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie
eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati
o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività
produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo
minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc..
Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello
condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione
definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla
valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche
tecniche ed alla validità economica dello stesso, senza condurre
accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi
chiaramente e 29 macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza
di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente
necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato.
L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede
di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale
e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione
di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione,
l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al
totale complessivo dell'investimento prospettato.
Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi
con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma.
Il giudizio positivo può anche essere condizionato, in relazione
a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo
la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché
il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle
imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche
anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter
procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie
al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate
ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il
calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 20),
così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca
concessionaria comunica, altresì, alle imprese interessate i
beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo
di pertinenza e/o di congruità).
L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6,
comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno
successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande
(si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero
ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al
soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione,
conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, quest'ultimo
può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda
e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni.
Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarità della
domanda - fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente
in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute
nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa -
la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente
subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente
punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta
alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della
domanda di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale
di presentazione delle domande.
A tal fine:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità,
le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già
sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni;
qualora sia già stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto
subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva
di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore
speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della
Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando
tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente
punto 5.3 ed
all'Allegato 12, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro
medesimo;
b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto,
alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di
agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
30 c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri
di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo
stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella
in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa
massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale
richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione
già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può,
comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione.
Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso
del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati,
nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto
quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;
e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante,
deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella
domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora
da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione,
per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso.
Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto
del limite minimo del 25%, dà luogo ad una specifica condizione
nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;
f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda
Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni
sussistenti in capo al primo soggetto.
5.10 Nel caso in cui un'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni della
legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa ha sostenuto
o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità locale,
ceda ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione
dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa
il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi
e fornendo le necessarie garanzie avanzare una specifica istanza tesa
al mantenimento della validità del decreto di concessione.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento
della validità del decreto di concessione, fornisce gli elementi
che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale
si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del
complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione
e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione
in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata,
le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione,
sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile
ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca
concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato,
a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe
condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla predetta istanza
una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale
rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra
i dati e le informazioni della propria Scheda Tecnica con quelli del
conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente,
nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi
fino a quello di regime del programma agevolato, nonchè l'ulteriore
documentazione prevista dalla normativa a 31 corredo del Modulo di domanda,
limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto;
c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie
in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e
la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con particolare
riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità
strategico-economica della stessa, all'affidabilità del soggetto
subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre
l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse
pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli
impegni dalla stessa derivanti;
d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente
punto c), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza
dell'impresa;
e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza
per il mantenimento della validità del decreto di concessione,
autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validità
della concessione già emessa o respinge l'istanza dell'impresa.
In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia già
avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a
far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate
e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le
modalità ed i criteri previsti dalla normativa.
Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore,
ai fini della prima erogazione utile successiva all'autorizzazione medesima,
sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui
agli Allegati nn. 21 e 22,
attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli
impegni che la concessione comporta -
quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche,
ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane,
comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed
esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali
impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche
se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo,
i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato
dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento
a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità locale
interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale anche
per la verifica della conferma delle eventuali maggiorazioni degli indicatori
di cui al successivo punto 6.1, mentre restano esclusivamente in capo
al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.
5.11 Nel caso in cui un'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni della
legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa stessa ha
sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità
locale, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle
attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali
agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento,
scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"),
essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità,
in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie
garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del decreto
di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma
dalla stessa sostenute.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento
del decreto di concessione, fornisce:
32 - gli elementi che evidenzino compiutamente le attività commerciali
e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa
il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità
e funzionalità del programma agevolato, - un elenco dei beni
agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalità di
cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo
degli stessi per le finalità del detto programma, - il piano
industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione
di procedere al trasferimento, - le motivazioni che stanno alla base
della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione
della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è
maturata, - le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del
trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro
elemento utile ad una piena ed
incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria,
circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione,
l'interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie
in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e
la documentazione di cui al predetto punto a), con particolare riferimento
alle motivazioni del trasferimento, alla necessità strategico-
economica dello stesso, all'affidabilità del soggetto destinatario,
alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo
da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la
concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla
stessa derivanti;
c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente
punto b), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza
dell'impresa;
d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza
per il mantenimento della validità del decreto di concessione,
autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento
della validità della concessione già emessa. In tale ultima
ipotesi, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga
comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei
beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le modalità
e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario
del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva all'autorizzazione
medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi
di cui agli Allegati nn. 23 e 24,
attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta
- quali, ad
esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali,
sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare,
in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva
responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni
e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente
da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito
all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi
in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione
finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa
istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario
del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali
precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati,
secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti
coinvolti nella conduzione dell'unità locale interessata dal
programma medesimo. Anche per la verifica della conferma delle eventuali
maggiorazioni degli 33 indicatori di cui al successivo punto 6.1, si
fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente
in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni assunti
in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti
agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda
di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro già disciplinati
al precedente punto 5.9.
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