Presentazione delle domande e istruttorie delle banche concessionarie

CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:
a) non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi della legge 488/92 nella misura richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del Modulo; è fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive;
b) non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi o più unità locali, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale;
c) non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano anche le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento;
d) non è ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione di una domanda agevolata ai sensi della legge 488/92 e fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, la presentazione per la medesima unità locale di una nuova domanda relativa ad un ulteriore programma; tale divieto vige comunque fino a quando la banca concessionaria non abbia inserito il programma già agevolato nell'elenco di cui al successivo punto 7.1 per l'erogazione della prima quota per stato d'avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al precedente punto 2.6.
Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando, fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento e quelli concernenti più attività assoggettabili a diversi regimi agevolativi di cui al precedente punto 2.4, sono convenzionalmente considerati parte del medesimo programma organico e funzionale, e quindi non possono essere oggetto di separate domande, tutti i programmi realizzati da un'impresa nella singola unità locale e relativi alla stessa tipologia di cui al punto 3.1.
Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati;
a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande.
5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata:
* alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
* al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.
Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
- la banca concessionaria è prescelta dall'impresa tra quelle convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria della domanda;
- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed essere la società di leasing
locatrice dei beni oggetto di agevolazione ;
- l'attività svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attività, pertanto, non è dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;
- i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione finanziaria tramite più società di leasing, a meno che queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità delle spese relative ai beni interessati:
1) ciascuna società di leasing deve aderire al "pool" per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare;
2) tutte le società aderenti al "pool" devono essere istituti collaboratori e cioè convenzionate con almeno una delle banche concessionarie;
3) la società capofila del "pool", in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilità derivanti dalla normativa, ed in particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre società aderenti al "pool" medesimo;
4) tra le suddette società deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di "pool", una per ciascun programma da agevolare, che, oltre ad individuare la società capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilità della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le società stesse;
- nel caso di operazioni in "pool" è la società capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;
- nel caso di operazioni in "pool" la società capofila trasmette alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione, una copia della suddetta convenzione di "pool".
5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'Allegato n. 11. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 12 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al quale si riferisce. Il predetto Modulo è valido, indifferentemente, per i programmi riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'Allegato n. 13), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, ed il business plan di cui al punto 3.8. Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un'unica domanda.
Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorché compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformità da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida.
La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima ove richiesta, devono essere elaborati, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica a stampa, quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda è altresì compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo. Il Modulo originale a stampa, il facsimile della Scheda Tecnica, le relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale.
L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed
intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidità della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
L'ammontare della cauzione o della polizza/fideiussione è composto di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità degli investimenti del programma indicati nel Modulo di domanda:
- 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 1 miliardo di lire (516.456,90 euro);
- 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire (2.065.827,60 euro);
- 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire (5.164.568,99 euro);
- 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro);
- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).
L'ammontare di tale cauzione può essere agevolmente calcolato attraverso le Tabelle nn. 1 o 2 riportate in Appendice.
Il versamento della cauzione è effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e fruttifero di interessi, a partire dalla data del versamento dell'impresa e fino a quella di restituzione all'impresa medesima o di versamento al Ministero, al tasso previsto dalle disposizioni vigenti. Detto versamento può avvenire direttamente presso la banca concessionaria, qualora la struttura organizzativa della stessa lo consenta, che in tal
caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14, ovvero tramite bonifico bancario; in quest'ultimo caso nella motivazione del versamento deve essere indicata la seguente dizione: "Cauzione, di cui all'art.5, comma 4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n……/… ai sensi della legge 488/92."
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 15; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazioni e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo e, comunque, fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993. L'impresa istante non può avanzare richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa qualora le agevolazioni già concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1) del regolamento. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero, con le consuete modalità, l'importo relativo alla cauzione e gli interessi maturati. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la fideiussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione dello stesso, con le suddette modalità.
In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di 24 diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della prima quota di contributo.
Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art. 6, comma 8 del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova garanzia, come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorchè non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento automatico.
5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'Allegato n. 12 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.
5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.5), l'unità locale interessata dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali e delle provincie autonome interessati sono riportati in Allegato n. 16.
5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolata a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle graduatorie relative al bando immediatamente successivo, mantenendo valido il Modulo di domanda originario. A tal fine non è posto a carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di versare una nuova cauzione secondo le modalità di cui al precedente punto 5.3, di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti avanzate dalla banca concessionaria medesima.
Le precedenti modalità di inserimento automatico si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo. La detta richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 17, deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie per le quali è consentito l'inserimento automatico e con le modalità di cui al precedente punto 5.4.
In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valida, ai fini dell'avvio a realizzazione del programma da agevolare, la data di presentazione del Modulo relativo alla domanda non agevolata, può riformulare quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:
- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalità di cui al precedente punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico secondo lo schema di cui all'Allegato n. 18; tale adempimento, naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati parzialmente;
- le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, l'adesione o meno ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e le spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità di acquisizione dei singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;
- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla ricevuta del versamento di una nuova cauzione o da una nuova polizza/fideiussione di cui al precedente punto 5.3, dall'altra documentazione di cui all'Allegato n. 12 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione amministrativa, dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al numero di progetto del detto nuovo Modulo;
- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario;
- la domanda riformulata può essere presentata, entro i termini prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata; la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento;
- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo può anche essere diverso rispetto all'eventuale originario, purché sia convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria;
- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalità, il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo ad una domanda presentata per la prima volta.
Le precedenti modalità di riformulazione si applicano anche alle domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della riformulazione, l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e non abbia richiesto alcuna erogazione del contributo stesso. A tal fine l'impresa allega alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 19.
26 Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa può riproporre il relativo programma di investimenti, qualora non ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalità di cui ai punti precedenti, di una nuova domanda che verrà considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta.
La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico, quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha richiesto l'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento.
5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e della documentazione di cui all'Allegato n. 12 da parte dell'impresa o, per i casi in cui è previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business plan (si veda il precedente punto 3.8); le banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. Nel caso in cui la piena disponibilità dell'immobile, di cui al precedente punto 2.1, sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, la suddetta verifica dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi richiamata nel medesimo punto 2.1, ricorrendo, se è il caso - tenuto conto di eventuali termini più restrittivi di cui al precedente punto 2.6 - alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione delle agevolazioni. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n. 12, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non è considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche all'istituto collaboratore.
Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalità, valide per le domande, di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto collaboratore._
5.8 Accertata la regolarità e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una 27 relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione del Modulo di domanda e la determinazione dei relativi principali e più significativi indici, nonché attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilità; particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata possibilità dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima (tenuto anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto 6.2), agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e dal collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor più, dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante;
- la validità tecnico-economico-finanziaria del programma, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, ai volumi di vendita previsti in relazione alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso;
- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o costruzioni) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali - che, si precisa, non può essere inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovrà essere accertata, in particolare, la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'eventuale credito bancario, anche in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni; la banca concessionaria dovrà attestare, in sede istruttoria e di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte della banca stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le motivazioni; al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo le tipiche procedure di deliberazione ed
erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti d'investimento", il piano finanziario dovrà essere analizzato, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dall'impresa nella Scheda Tecnica, nel business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione alla totalità dei fabbisogni finanziari del programma e non limitatamente al capitale proprio convenzionalmente considerato per la determinazione del relativo indicatore di cui al successivo punto 6.2;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare; a 28 tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare ;
- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, ad
eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non può essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.
Inoltre, per quanto concerne i programmi assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento (vedi precedente punto 2.6) particolare attenzione dovrà essere posta in merito ai seguenti argomenti:
- valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare a seguito del programma di investimenti da agevolare, al fine di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacità strutturale ovvero se il programma verrà sviluppato in un settore in declino, secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina multisettoriale;
- valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello.
In merito a ciascuno dei suddetti programmi, la banca concessionaria richiede tempestivamente alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma viene realizzato di formulare eventuali osservazioni che ne possano orientare le determinazioni istruttorie, ovvero di evidenziare eventuali motivati elementi ostativi alla realizzabilità del programma medesimo. La regione o la provincia autonoma può fornire tali eventuali indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la banca concessionaria deve tenerne debito conto ai fini del giudizio conclusivo di ammissibilità del programma, riportandone i contenuti tra le motivazioni finali della relazione istruttoria.
La banca concessionaria può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorché la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del 25%, potrà non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.
Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validità economica dello stesso, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e 29 macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.
Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma. Il giudizio positivo può anche essere condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter
procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 20), così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresì, alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruità).
L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarità della domanda - fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa - la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della domanda di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande.
A tal fine:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni; qualora sia già stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed
all'Allegato 12, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;
b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
30 c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione.
Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;
e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso. Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto del limite minimo del 25%, dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;
f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.
5.10 Nel caso in cui un'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità locale, ceda ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità del decreto di concessione.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, fornisce gli elementi che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata, le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del programma agevolato, nonchè l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa a 31 corredo del Modulo di domanda, limitatamente alla parte per la quale rileva il contratto di affitto;
c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico-economica della stessa, all'affidabilità del soggetto subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;
d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto c), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;
e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, autorizza l'operazione di affitto ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la concessione decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa.
Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 21 e 22, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta -
quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità locale interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale anche per la verifica della conferma delle eventuali maggiorazioni degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.
5.11 Nel caso in cui un'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità locale, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"), essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità, in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento del decreto di concessione, fornisce:
32 - gli elementi che evidenzino compiutamente le attività commerciali e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità e funzionalità del programma agevolato, - un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalità di cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalità del detto programma, - il piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere al trasferimento, - le motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è maturata, - le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed
incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto a), con particolare riferimento alle motivazioni del trasferimento, alla necessità strategico-
economica dello stesso, all'affidabilità del soggetto destinatario, alla capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;
c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto b), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa;
d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza per il mantenimento della validità del decreto di concessione, autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento della validità della concessione già emessa. In tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le modalità e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 23 e 24, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad
esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unità locale interessata dal programma medesimo. Anche per la verifica della conferma delle eventuali maggiorazioni degli 33 indicatori di cui al successivo punto 6.1, si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro già disciplinati al precedente punto 5.9.