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CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.
3.1 Al fine di individuare i programmi e le spese ammissibili, con
riferimento alle attività di cui al precedente punto 2.1, si
distinguono i seguenti casi:
A) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato: il programma può riguardare la realizzazione di
un nuovo impianto, l'ampliamento, la ristrutturazione o il trasferimento
di una unità locale esistente;
B) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura
o grande struttura, esercizi commerciali di vendita all'ingrosso o centri
di distribuzione, attività di vendita per corrispondenza o di
commercio elettronico: il programma può riguardare la realizzazione
di un nuovo impianto, l'ampliamento o il trasferimento di una unità
locale esistente;
C) fornitura di "servizi complementari": il programma può
riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento,
la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento
di una unità locale esistente.
3.2 Con riferimento alle lettere A) e B) del precedente punto 3.1 si
considera:
I "ampliamento" il programma che sia volto ad accrescere la
potenzialità di un'unità locale esistente attraverso l'incremento
dell'occupazione e, limitatamente agli esercizi commerciali di vendita
al dettaglio nonché a quelli di vendita all'ingrosso ed ai centri
di distribuzione, l'incremento significativo della "superficie
di vendita", per i primi, o della "superficie totale",
per gli altri, dell'unità locale non inferiore al 20% di quella
preesistente;
II "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze
di cambiamento della localizzazione delle unità locali determinate
da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale
e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario,
o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente
accertata;
III "ristrutturazione" il programma che sia volto alla modifica
della formula distributiva e/o delle merceologie trattate nell'unità
locale esistente.
Con riferimento alla lettera C) del precedente punto 3.1 si considera:
IV "ampliamento" il programma che sia volto ad accrescere
la potenzialità di una unità locale esistente attraverso
l'incremento dell'occupazione;
V "ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare
innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della
produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche;
VI "ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione
dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento
tecnologico dell'impresa;
VII "riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti
esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti
merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi
degli impianti esistenti;
VIII "riattivazione" il programma che ha come obiettivo la
ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;
IX "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze
di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni
e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale
anche in riferimento a piani di 14 riassetto produttivo e urbanistico,
viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale
debitamente accertata.
3.3 Per una corretta applicazione delle definizioni di cui al precedente
punto 3.2, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta
sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all' "unità
locale", così come definita al precedente punto 2.1, ovvero,
secondo il caso, all' "area produttiva da valutare", così
come definita al successivo punto 3.8 e che, qualora il programma determini
un incremento dell'occupazione, esso è individuato con i medesimi
criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto
indicato nei punti seguenti:
3.4 Per quanto concerne l'ampliamento di cui al numero I del precedente
punto 3.2, per "superficie di vendita" dell'unità locale
si intende, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l'area
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Per gli esercizi
commerciali di vendita all'ingrosso e per i centri di distribuzione,
la "superficie di vendita" coincide con quella dell'unità
locale come indicata al precedente punto 2.1.
3.5 Per quanto concerne l'ammodernamento:
- per "produttività" si intende il rapporto tra il
fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato
al successivo punto 6.3;
- per "condizioni ecologiche" si intendono sia quelle ambientali
che quelle di lavoro.
3.6 Per quanto concerne la ristrutturazione di cui al numero III del
precedente punto 3.2, per "formula distributiva" si intende
il sistema organizzativo (libero servizio, servizio assistito, ecc.)
attraverso il quale viene svolta l'attività di vendita nell'unità
locale; per quanto riguarda, invece, la modifica delle merceologie trattate,
con riferimento alle classi da 52.21 a 52.50 della classificazione ISTAT
'91, all'inizio dell'esercizio di regime, come definito al successivo
punto 6.8, l'attività commerciale svolta nell'unità locale
interessata dal programma agevolato dovrà essere inquadrata in
classi diverse da quelle che risultavano nell'esercizio precedente.
3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia
sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti
riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità locale
e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione
pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto
produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione
ambientale.
In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione
dell'unità locale derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma
è da inquadrare, anche ai fini della sua ammissibilità
in relazione all'attività svolta, oltre che come trasferimento,
pure in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta
le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a quest'ultima
tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore
regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il
caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria
struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi,
in presenza di un cambiamento della localizzazione 15 accompagnato da
un incremento della capacità di produzione e dell'occupazione,
il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non
solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni,
dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere
portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e
non più reimpiegati nell'attività compresi tra quelli
di cui all'art.4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento. Tale
detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare
in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego
nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli
di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa
ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare
in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta
da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze
ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare
i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività
produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione
della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.
3.8 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma
di investimenti che non può riguardare più di una sola
unità locale e che deve essere organico e funzionale, da solo
idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici
ed
occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione.
Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande
di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche
del programma e di consentirne la valutazione della validità
tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei
suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della
Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di agevolazione
con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto
di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma,
l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene
realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una
seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa
nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo,
all' "area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati
di base relativi all' "ultimo bilancio consuntivo", sviluppi
i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed
ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a
quello "a regime". A tal fine:
- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio
approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia,
qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché
non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo
affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale
"ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al
quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere
quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione.
- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema
aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le
seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici
costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale
ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si
effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque,
come indicato sopra, non può riguardare più di una sola
unità locale. Il concetto di "area produttiva da valutare"
viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione,
ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione,
degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese
stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già
in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura
organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche
del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte
le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l' "area
produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima
parte del business plan. L' "area produttiva da valutare",
quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità locale,
può coincidere con essa o può riguardare più unità
locali.
La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati
in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo
punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione
dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del
programma di investimenti sotto l'aspetto tecnico, organizzativo e gestionale,
degli aspetti commerciali con riferimento al bacino di utenza dell'unità
locale, delle ragioni economiche che ne giustificano la realizzazione
e delle tematiche ambientali.
Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità
finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia
la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze
tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto
con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti
a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti
a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima
parte del business plan e, per quelli oggetto di domande presentate
a valere sulla legge n. 488/92, fermi restando i divieti di cui all'art.
2, comma 3 del regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi
è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo,
di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro) e
per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati all'adeguamento
degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni
significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso,
dell' "area produttiva da valutare", il business plan può
essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti,
per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti
attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire
criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie,
si fornisce in Allegato n. 6, un indice ragionato
degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business
plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche
di ciascun programma.
Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla redazione
della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute,
intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente utilizzare lo
specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre che
l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione
della Scheda Tecnica (si veda il successivo punto 5.3).
3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione
mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono
necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14.7.2000,
assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9 e dall'art.
4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate
dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto
della legge n. 488/92 per il periodo 17 2000-2006, prevedendo, tra l'altro,
l'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed
esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati
a partire dal giorno successivo a quello di_ presentazione del Modulo
di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.
La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso
non può essere commissionata con la modalità del cosiddetto
"contratto chiavi in mano".
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data
del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni,
ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea,
dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della
detta notifica di cui al punto 2.6. Ad eccezione di questi ultimi programmi,
tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati
dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa
l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In entrambe tali
ipotesi può essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi,
per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere
alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei
48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente.
Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda
quanto specificato al precedente punto 2.6.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è
quella del relativo titolo ancorché pagato successivamente. I
pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti,
pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo
imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire
(516,46 euro). Non sono altresì ammissibili le spese notarili,
quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di
funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate;
sono altresì escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta
eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto
costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento,
si riportano nell'Allegato n. 7 le tipologie
di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni,
in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori
interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i
programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che
di quelle nazionali. Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si
richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato
n. 8 facente parte della documentazione da allegare alla domanda
(si veda il punto 12 dell'allegato n. 12).
3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione
del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole
ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti ed attrezzature
maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare
la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero,
per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali
di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi.
A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi
dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità
di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998,
n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando
lo schema di cui all'Allegato 9a ed
il prospetto di cui all'Allegato n. 9b. La dichiarazione può
essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere
prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I
beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso 18 l'apposizione,
sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro
ed
indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto
nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale
è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento
anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si
faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato
attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito
lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa
può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria,
è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto
all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto
o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo
caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo
di cui all'art.8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi
comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita,
bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo
smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più
pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate
dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione
di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale
incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando
alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di
dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca
totale o parziale delle agevolazioni.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma
dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo
di assoluta eccezionalità, è consentita nel rispetto delle
condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non è
quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente
all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi,
a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back,
entrambe non ammissibili. E' altresì necessario che la modifica,
qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle
domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti
variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del
calcolo degli indicatori (quali, ad
esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione
temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva
comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di
domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore
interessati affinché se ne possa tener conto in sede di decreto
di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun
programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente
la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto
e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni
e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto)
da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing)
da erogare tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche è necessario che la banca concessionaria,
prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano
condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle
legate alla validità del piano finanziario di copertura del programma
- ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla
locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto
collaboratore.
Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in
particolare, all'unica società di leasing per tutti i beni del
programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli
indicatori a consuntivo.
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