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CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.
I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese
che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti
alle seguenti attività:
a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato inseriti in centri commerciali;
b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti
al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a
promuovere un'immagine commerciale unitaria;
c) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico
operanti con propria insegna commerciale;
d) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura;
e) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati grande
struttura;
f) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione,
con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq., gestiti
da singole imprese commerciali;
g) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione,
con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq., gestiti
da strutture operative dell'associazionismo economico;
h) attività commerciale di vendita per corrispondenza;
i) attività di commercio elettronico;
nonché all'attività di fornitura dei seguenti "servizi
complementari" alla distribuzione, di cui al D.M. 21 dicembre 2000:
4 l) centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114;
m) gestione di centri commerciali;
n) intermediari del commercio;
o) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico
tra le imprese commerciali, attività di:
- informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi
alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione
e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca
e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
- contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e
consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;
- studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche
del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
- consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa
alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione
amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione
e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività
degli amministratori di società ed enti;
- pubblicità.
Ai fini della corretta ed univoca interpretazione delle suddette attività
si forniscono le seguenti specificazioni:
- per quanto concerne la precedente lettera a), per centro commerciale
si intende una struttura a destinazione specifica, dotata della prescritta
e conforme autorizzazione amministrativa all'apertura, nella quale sono
inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
L'inserimento dell'esercizio di vicinato, esistente o futuro, nel centro
commerciale deve essere comprovato da una dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa titolare dell'autorizzazione comunale del centro commerciale
stesso, da produrre, entro la data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande di agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato
1;
- per quanto concerne la precedente lettera b), per associazioni di
via o di strada si intendono forme associative, costituite in prevalenza
tra imprese commerciali al dettaglio operanti nell'ambito territoriale
definito dall'associazione, regolate da uno statuto che espliciti la
finalità di assumere iniziative e fornire, agli associati, servizi
comuni tesi a promuovere una immagine commerciale unitaria. Tali condizioni
e l'adesione all'associazione da parte dell'impresa che richiede le
agevolazioni devono essere comprovate da una dichiarazione del legale
rappresentante dell'associazione medesima secondo lo schema di cui all'allegato
2 da produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande di agevolazioni;
- per quanto concerne le precedenti lettere c), g) ed o), per strutture
operative dell'associazionismo economico si intendono le Unioni Volontarie
ed i Gruppi di Acquisto, ricomprendendo tra questi ultimi anche le società
cooperative tra dettaglianti. Le Unioni volontarie sono forme di integrazione
verticale, regolate da uno statuto ed
evidenziate da uno o più marchi comuni, fra uno o più
grossisti e commercianti al dettaglio i quali, pur conservando singolarmente
la propria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano dal punto
di vista operativo, anche attraverso contratti di franchising, al fine
di organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo
delle vendite ed il 5 miglioramento della produzione delle singole imprese
aderenti. I Gruppi di Acquisto sono associazioni costituite in prevalenza
da commercianti al dettaglio, ciascuno dei quali conserva la propria
autonomia giuridica e patrimoniale, promosse al fine di realizzare acquisti
e servizi di vendita in comune. L'adesione alla struttura operativa
da parte dell'impresa richiedente le agevolazioni deve essere comprovata
da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura medesima
secondo lo schema di cui all'allegato 3, da produrre entro la data di
chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;
- per quanto concerne le precedenti lettere d) ed e) si precisa che,
secondo il principio generale della coincidenza tra soggetto beneficiario
e gestore dell'attività agevolata che regola la concessione delle
agevolazioni, i centri commerciali non rientrano tra le attività
ammissibili in quanto, ancorchè assimilati ad una grande o media
struttura ai fini dell'autorizzazione all'apertura, essi non sono un
singolo esercizio commerciale, bensì una struttura all'interno
della quale opera una pluralità di soggetti con attività
economiche distinte e separate da quelle del titolare dell'autorizzazione
del centro;
- per quanto concerne le precedenti lettere f) e g), per superficie
dell'unità locale si intende l'area destinata alla vendita, compresa
quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché quella
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Per centri di distribuzione si intendono le strutture all'interno delle
quali la singola impresa commerciale o la struttura operativa dell'associazionismo
economico provvedono allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla spedizione
delle merci agli esercizi commerciali dell'impresa stessa ovvero a quelli
delle imprese aderenti alla struttura operativa dell'associazionismo
economico medesima;
- per quanto concerne la precedente lettera i), per commercio elettronico
si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto
di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite
la rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web (e commerce);
- per quanto concerne la precedente lettera l), la sussistenza dell'autorizzazione
regionale all'esercizio delle attività previste nello statuto,
di cui al comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 31.3.1998, n.
114, deve essere comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante
del centro di assistenza tecnica secondo lo schema di cui all'Allegato
4, da produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande di agevolazioni; per il solo primo bando utile successivo
alla pubblicazione nella G.U.R.I.
della presente circolare, la predetta dichiarazione può essere
prodotta anche oltre tale data, ma, comunque, entro la richiesta di
erogazione della prima quota di agevolazioni, di cui al successivo punto
7.1 anche se a titolo di anticipazione;
- per quanto concerne la precedente lettera m), per società di
gestione di centri commerciali si intende la società alla quale
è affidata la gestione unitaria delle infrastrutture e degli
spazi di servizio comuni del centro commerciale.
Le imprese fornitrici di "servizi complementari" devono essere
costituite sotto forma di società regolari.
I requisiti soggettivi di ammissibilità di cui sopra devono sussistere,
ai fini del mantenimento delle agevolazioni eventualmente concesse,
per il periodo minimo di utilizzo dei beni agevolati di cui all'art.
8, comma 1 del regolamento, fatte salve eccezionali cause di forza maggiore
che l'impresa deve tempestivamente comunicare.
I programmi di investimento agevolabili devono essere svolti nell'ambito
di proprie unità locali ubicate nelle "aree depresse".
Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su
più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo
svolgimento 6 dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata
di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma
16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate
dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli
interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai
sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e
2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti
nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonché,
ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si
veda l'Allegato n. 5).
Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di
cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere già iscritte
al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né
ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese
individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite
e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro
delle imprese, purchè le stesse imprese siano già titolari
di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque
avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca
concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre
la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti
che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare
procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del
concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma,
devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese
che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare
si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento
delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità
ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti
devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale
proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata
come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo
punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale.
Il
detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente
e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve
essere svolto nell'ambito di un'unità locale per lo svolgimento
di una delle attività ammesse dalla presente normativa. Entro
la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni
il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità
del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale
ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà,
diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato,
anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351
del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi
ai detti titoli di disponibilità devono risultare già
registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R.
n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione
intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata
per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione
e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque
comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla
chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni.
La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta
la nullità della domanda. Qualora la piena disponibilità
dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre 7 distinguere
l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima
volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa
richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata
periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità
dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo
caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta
di rinnovo ed il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena
disponibilità dell'immobile sia sufficiente che entro la data
di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni
l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il
relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma
da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione
della quale è stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il
programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali
ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi
industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/91 e successive
modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti
da amministrazioni comunali, fatta salva la rispondenza dell'immobile
ai vincoli di cui al successivo capoverso, la piena disponibilità
si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di
un lotto specificatamente individuato nel quale siano specificati i
tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura
di esproprio dell'area o, comunque, potrà essere consentito l'avvio
a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali
tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione,
dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per
la realizzazione del programma medesimo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti
devono essere già rispondenti, in relazione all'attività
da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia
giurata.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o
grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997
e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione
di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione
di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli
di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia.
Alla luce di tali decreti:
è definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore
a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 10,1 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera m);
è definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore
a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 1,9 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi,
nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale
di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa
considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche
indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa
considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più
altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini
di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui
al successivo punto 5.3;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato
annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo
all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata
prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza
delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata
e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa
riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione del
Modulo della domanda originaria ;
f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino
costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato
il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i
suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato,
che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno
(ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a
tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente
lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono
quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello
in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione
di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste
dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di
riferimento;
h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto
secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto
del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita
di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività
ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre
imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono
in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla
redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello
del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto
delle attività e delle passività" redatto con i criteri
di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti
del codice civile;
l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire
dal 1° gennaio 1999 è pari a lire £. 1.936,27;
m) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa
o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei
diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per
la 9 determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano
i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a
tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società
di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione
che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa
considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il
capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare
da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente
presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
n) per società di investimenti pubblici si intende la società
la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del
T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al
cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente
o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale
di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli
azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa
cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento
agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti
ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli
o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie
di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola
impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi
dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;
qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3 La legge n. 488/92 può costituire la normativa nazionale
da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione
Europea previste negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi
regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di
cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle
disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime
di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari
delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei programmi di
investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono già
esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto
di specifiche comunicazioni allorché saranno approvati i predetti
programmi regionali.
Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento,
al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione
europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione,
i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione
dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale
di spesa, di cui al successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche
che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti
di concessione provvisoria dei programmi interessati.
La concessione delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati
alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento
(G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) è subordinata alla notifica
alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima;
si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore
a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel
senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un
investimento complessivo ammissibile pari 10 o superiore a 96.813.500.000
lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della
misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese
ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore
a 77.450.800 lire (40.000 euro).
Nei casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata
alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione
da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede
ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo
ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione
delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.7, 2.9, 3.9, 5.1,
7.1).
2.4 Qualora uno stesso programma riguardi più attività
assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento,
ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono
i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività
svolte dall'impresa nella stessa unità locale:
- se il programma concerne una sola attività, pur se non prioritaria
nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili
al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
- se il programma concerne più attività, in parte ammissibili
a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma
stesso può essere positivamente considerato per l'accesso ai
soli fondi nazionali;
- se il programma concerne più attività, in parte non
ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni,
a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti
relativi all'attività non ammissibile;
In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile,
devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici,
finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione
del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui al
successivo punto 6.1.
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