SOGGETTI BENEFICIARI

CIRCOLARE N. 900047 DEL 25 GENNAIO 2001.

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato inseriti in centri commerciali;
b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un'immagine commerciale unitaria;
c) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale;
d) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura;
e) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati grande struttura;
f) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq., gestiti da singole imprese commerciali;
g) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq., gestiti da strutture operative dell'associazionismo economico;
h) attività commerciale di vendita per corrispondenza;
i) attività di commercio elettronico;
nonché all'attività di fornitura dei seguenti "servizi complementari" alla distribuzione, di cui al D.M. 21 dicembre 2000:
4 l) centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
m) gestione di centri commerciali;
n) intermediari del commercio;
o) solo se effettuate da strutture operative dell'associazionismo economico tra le imprese commerciali, attività di:
- informatica ed attività connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
- contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del personale;
- studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
- consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
- pubblicità.
Ai fini della corretta ed univoca interpretazione delle suddette attività si forniscono le seguenti specificazioni:
- per quanto concerne la precedente lettera a), per centro commerciale si intende una struttura a destinazione specifica, dotata della prescritta e conforme autorizzazione amministrativa all'apertura, nella quale sono inseriti più esercizi commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
L'inserimento dell'esercizio di vicinato, esistente o futuro, nel centro commerciale deve essere comprovato da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa titolare dell'autorizzazione comunale del centro commerciale stesso, da produrre, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato 1;
- per quanto concerne la precedente lettera b), per associazioni di via o di strada si intendono forme associative, costituite in prevalenza tra imprese commerciali al dettaglio operanti nell'ambito territoriale definito dall'associazione, regolate da uno statuto che espliciti la finalità di assumere iniziative e fornire, agli associati, servizi comuni tesi a promuovere una immagine commerciale unitaria. Tali condizioni e l'adesione all'associazione da parte dell'impresa che richiede le agevolazioni devono essere comprovate da una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione medesima secondo lo schema di cui all'allegato 2 da produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;
- per quanto concerne le precedenti lettere c), g) ed o), per strutture operative dell'associazionismo economico si intendono le Unioni Volontarie ed i Gruppi di Acquisto, ricomprendendo tra questi ultimi anche le società cooperative tra dettaglianti. Le Unioni volontarie sono forme di integrazione verticale, regolate da uno statuto ed
evidenziate da uno o più marchi comuni, fra uno o più grossisti e commercianti al dettaglio i quali, pur conservando singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale, si accordano dal punto di vista operativo, anche attraverso contratti di franchising, al fine di organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il 5 miglioramento della produzione delle singole imprese aderenti. I Gruppi di Acquisto sono associazioni costituite in prevalenza da commercianti al dettaglio, ciascuno dei quali conserva la propria autonomia giuridica e patrimoniale, promosse al fine di realizzare acquisti e servizi di vendita in comune. L'adesione alla struttura operativa da parte dell'impresa richiedente le agevolazioni deve essere comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura medesima secondo lo schema di cui all'allegato 3, da produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni;
- per quanto concerne le precedenti lettere d) ed e) si precisa che, secondo il principio generale della coincidenza tra soggetto beneficiario e gestore dell'attività agevolata che regola la concessione delle agevolazioni, i centri commerciali non rientrano tra le attività ammissibili in quanto, ancorchè assimilati ad una grande o media struttura ai fini dell'autorizzazione all'apertura, essi non sono un singolo esercizio commerciale, bensì una struttura all'interno della quale opera una pluralità di soggetti con attività economiche distinte e separate da quelle del titolare dell'autorizzazione del centro;
- per quanto concerne le precedenti lettere f) e g), per superficie dell'unità locale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Per centri di distribuzione si intendono le strutture all'interno delle quali la singola impresa commerciale o la struttura operativa dell'associazionismo economico provvedono allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla spedizione delle merci agli esercizi commerciali dell'impresa stessa ovvero a quelli delle imprese aderenti alla struttura operativa dell'associazionismo economico medesima;
- per quanto concerne la precedente lettera i), per commercio elettronico si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web (e commerce);
- per quanto concerne la precedente lettera l), la sussistenza dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste nello statuto, di cui al comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante del centro di assistenza tecnica secondo lo schema di cui all'Allegato 4, da produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni; per il solo primo bando utile successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I.
della presente circolare, la predetta dichiarazione può essere prodotta anche oltre tale data, ma, comunque, entro la richiesta di erogazione della prima quota di agevolazioni, di cui al successivo punto 7.1 anche se a titolo di anticipazione;
- per quanto concerne la precedente lettera m), per società di gestione di centri commerciali si intende la società alla quale è affidata la gestione unitaria delle infrastrutture e degli spazi di servizio comuni del centro commerciale.
Le imprese fornitrici di "servizi complementari" devono essere costituite sotto forma di società regolari.
I requisiti soggettivi di ammissibilità di cui sopra devono sussistere, ai fini del mantenimento delle agevolazioni eventualmente concesse, per il periodo minimo di utilizzo dei beni agevolati di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento, fatte salve eccezionali cause di forza maggiore che l'impresa deve tempestivamente comunicare.
I programmi di investimento agevolabili devono essere svolti nell'ambito di proprie unità locali ubicate nelle "aree depresse". Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento 6 dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato n. 5).
Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purchè le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il
detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità locale per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre 7 distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilità dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, fatta salva la rispondenza dell'immobile ai vincoli di cui al successivo capoverso, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano specificati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potrà essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.

2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tali decreti:
è definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);
è definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione del Modulo della domanda originaria ;
f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti del codice civile;
l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 1999 è pari a lire £. 1.936,27;
m) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la 9 determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
n) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;
qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3 La legge n. 488/92 può costituire la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei programmi di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono già esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto di specifiche comunicazioni allorché saranno approvati i predetti programmi regionali.
Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria dei programmi interessati.
La concessione delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) è subordinata alla notifica alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima; si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un investimento complessivo ammissibile pari 10 o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a 77.450.800 lire (40.000 euro).
Nei casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.7, 2.9, 3.9, 5.1, 7.1).
2.4 Qualora uno stesso programma riguardi più attività assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività svolte dall'impresa nella stessa unità locale:
- se il programma concerne una sola attività, pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
- se il programma concerne più attività, in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso può essere positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali;
- se il programma concerne più attività, in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile;
In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1.