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CIRCOLARE N. 900315 DEL 14 LUGLIO 2000.
7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili
dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di
ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione
nella G.U.R.I. delle graduatorie, ovvero per i programmi soggetti alla
notifica alla Commissione europea, al trentunesimo giorno dal provvedimento
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo
agli esiti di detta notifica di cui al precedente punto 2.6; in particolare,
la detta disponibilità avviene in due quote, qualora il programma
da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne
abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli
altri casi. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere due
quote i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.
Il Ministero accredita tali quote presso i conti correnti aperti dalle
banche concessionarie, uno per ciascuna banca, quando risulta verificata
la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva
erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori, ivi inclusa quella
concernente il versamento e/o l'accantonamento di una quota proporzionale
di capitale proprio (vedasi precedente punto 6.2). A tal fine le banche
concessionarie trasmettono periodicamente al Ministero l'elenco dei
programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione
da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno
verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima.
L'inserimento del singolo programma nell'elenco può avvenire
qualora sia trascorso il trentunesimo giorno dalla concessione provvisoria
delle agevolazioni, per la prima quota, e non meno di uno e due anni
da detto termine, rispettivamente, per la seconda e terza quota. La
trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla metà
ed alla fine di ciascun mese. Tali elenchi riguardano tutte le richieste
esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. Al ricevimento degli
elenchi, il Ministero provvede nei tempi più solleciti ad accreditare,
presso i predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare
i nominativi delle imprese per le quali non è possibile procedere
all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti
collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento.
L'impresa può provvedere tempestivamente ai propri adempimenti,
così da attivare le suddette procedure di erogazione della singola
quota fin dallo stesso giorno della disponibilità.
7.2 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione
di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste
alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente,
anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle
spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte
in favore del richiedente.
L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce
all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla
data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata
dello stesso; ciò avviene per rate semestrali posticipate determinate
sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata.
Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione,
la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente
ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo,
nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.
Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative
ai semestri già scaduti e gli interessi sulle erogazioni già
effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione
annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti in vigore al momento
delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la
data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.
I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati
nel semestre sul
residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso
vigente al momento delle singole erogazioni.
7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore
avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che può,
a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere
disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile
a prima richiesta a favore del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, rilasciata in stretta conformità allo schema
di cui all'Allegato n. 24, sottoscritta
con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma
del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette
garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni
autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993
e del decreto legislativo n. 175/1995, nonché dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia
ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.
Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria,
la firma può non essere autenticata e possono essere omessi i
poteri di firma.
Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto
collaboratore, fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.2
in merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali
condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere
sostenuto:
- nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa approvata
di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della
stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del
programma, per la seconda;
- nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata
di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due terzi
per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato
a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.
In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità,
di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario,
non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata,
né il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima
della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione
anticipata.
Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione
delle quote residue in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto
collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola
quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire
quote di contributo già erogate, la stessa può attivare,
in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 8, comma
5 del regolamento, una procedura di compensazione. A tal fine, è
necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla
banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione
all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza,
la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al
netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire.
I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla
banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero.
Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa
delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni,
fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.
7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati
o realizzati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni
acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria
la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente
agli Allegati nn. 25a o 25b,
con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 26
e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora
non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni
di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata
dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione
dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 25c,
concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta
di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto
collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere
realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati, distinto
per capitolo di spesa, espresso in lire o in euro ed in percentuale
del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza,
alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal
fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture
e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato
d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso
l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti
alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo
di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con
contratti "chiavi in mano".
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione
di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non
possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non
ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto
5.8; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di
erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi
titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di £./euro
dichiarata per la
(prima, seconda, terza)
erogazione del prog. n.
/n. bando
ex L. 488/92".
7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione
della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilità,
la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa
beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma
agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto
collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento
dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, inserisce il programma
nell'elenco di cui al punto 7.1, sempre che, in relazione alla documentazione
finale di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2
e 8.4, non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione
del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso la banca
concessionaria eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo
della singola quota erogabile.
7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la
concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa è
ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente
alla concessione definitiva medesima.
7.7 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci
regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione
alle agevolazioni medesime. A tal
fine:
- sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non
possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria incaricata
dell'istruttoria né dei propri istituti collaboratori; ciò
in considerazione della commistione di interessi contrastanti che verrebbe
in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a causa della sovrapposizione
di compiti da un canto di natura pubblicistica e dall'altro di natura
privatistica;
- è consentito che ciò avvenga in favore di quei soggetti
che non svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di
concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi, anche le altre
banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi ultimi,
naturalmente, purché non siano contemporaneamente collaboratori
della banca concessionaria incaricata dell'istruttoria;
- per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al Ministero,
per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni del credito;
il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa cedente ed alla
banca concessionaria, condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista
certificazione antimafia nei confronti del cessionario (con esclusione
dei soggetti considerati "pubblici"), certificazione che deve
essere acquisita dalla banca concessionaria medesima; in attesa della
presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione
antimafia l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;
- le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa
cedente unicamente alla banca concessionaria incaricata dell'istruttoria
che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti
del nuovo soggetto titolato all'incasso.
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