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CIRCOLARE N. 900315 DEL 14 LUGLIO 2000
9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni,
autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria,
previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte
dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle
somme erogate, indicandone le modalità.
Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a revoca
totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), c1),
e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle
lettere a), b) e d).
In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto
di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con altre, disposte
da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti
o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere
di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio
nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi
degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro
circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative
fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente
riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale
vengono concesse le agevolazioni della legge 488/92 tanto da concorrere
alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione
di cui al precedente punto 6.4. Ciò premesso, la revoca delle
agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni
e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione
prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione
delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi,
in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso
degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del
regolamento, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.
In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la revoca
delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla data di
disponibilità dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione,
l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la società
di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto
spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo,
al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter
richiedere la rispettiva prima quota del contributo.
Per i programmi "misti" i cui beni sono in parte acquistati
direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria
e che, alla data della detta disponibilità, non abbiano raggiunto,
per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing separatamente
considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione,
solo ai suddetti fini e, quindi, non a quelli di erogazione, si può
fare riferimento ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato
di avanzamento raggiunto dall'intero programma. Si ricorda che la data
di disponibilità della prima quota è il trentunesimo giorno
solare successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana delle relative graduatorie; conseguentemente,
l'ultima quota è disponibile alla stessa data dell'anno seguente,
per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o del
secondo anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni
in tre quote. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilità
dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato
il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede
a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto
delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora
da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni,
la banca ne dà comunicazione al Ministero per le conseguenti
valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni
concesse.
In talune circostanze è consentita la modifica da due a tre quote
annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di concessione
provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta
alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvederà a:
- verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento
dei lavori nei tempi già prescritti sia dipesa da cause di forza
maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi
alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa;
- accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti
nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione è
prevista in tre quote annuali;
- aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo
conto del nuovo piano temporale degli investimenti;
- acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia
nelle forme previste dall'art.5 del D.P.R. n. 252/98 e successive modifiche
e integrazioni.
Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone
al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il
cui importo non può per questo essere aumentato rispetto a quello
a suo tempo assentito.
Qualora l'impresa beneficiaria abbia già fruito della prima erogazione
a titolo di anticipazione su presentazione di polizza assicurativa o
fideiussione bancaria, l'efficacia della predetta modifica del regime
di erogazione del contributo è subordinata alla sostituzione
della polizza/fideiussione stessa con una nuova che tenga conto della
modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una
somma pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di
anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione
in tre quote, rivalutata, in relazione a quanto disposto dall'art. 8,
comma 6 del regolamento, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma rivalutata
degli interessi legali. In mancanza, si provvederà alla revoca
delle agevolazioni concesse ed alla conseguente escussione della polizza/fideiussione,
ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del
regolamento.
In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso
in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi
di eventuale proroga, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni
afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini,
fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche
sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
61 In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che, ai
fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei
soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione,
e cioè di quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6,
e la si divide per quattro. L'indicatore di cui al punto 6.5 si intende
non suscettibile di variazioni solo nel caso in cui la regione non abbia
espresso alcuna priorità e, pertanto, i punteggi relativi a tutte
le combinazioni siano pari a zero; in tal caso, quindi, la somma degli
scostamenti negativi si divide per tre. E' altresì da dividere
per tre la somma degli scostamenti negativi per i programmi inseriti
nelle graduatorie relative ai "grandi progetti"
di cui al precedente punto 6.1, punto i). Si procede alla revoca totale
delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle
due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno
scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti,
come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.
Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese
operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica,
di vapore e acqua calda, il mancato raggiungimento del valore minimo
dell'indice energetico, di cui al punto 2.4, lettera c), ridotto del
5%, in ciascuno degli anni del previsto quinquennio di mantenimento
dei beni, o l'assenza della strumentazione di cui al medesimo punto
2.4, lettera d), rilevata nel detto periodo, comporta la revoca delle
agevolazioni, in misura commisurata al periodo di mancato rispetto delle
dette condizioni, previa valutazione delle controdeduzioni dell'impresa
interessata, secondo i criteri e le modalità fissati dall'art.
8 del regolamento.
Con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese
di costruzioni che utilizzino stabilmente i beni agevolati per il previsto
quinquennio di mantenimento dei beni stessi nell'ambito dei propri cantieri
di un'unica regione (si veda il precedente punto 2.5), le agevolazioni
sono revocate qualora l'impresa non tenga presso la propria sede operativa
della regione interessata l'apposito registro dei beni agevolati nonchè
i libri matricola dai quali si desuma inequivocabilmente, con riferimento
a ciascun cantiere medesimo, l'ubicazione dei beni stessi ed i livelli
occupazionali per ciascun mese.
Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare
delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle due o tre quote,
si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione
per anno solare delle residue spese ammissibili.
In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di
cui all'art.8 del regolamento.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano
in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere
sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni
ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare
o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo,
viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti
dell'impresa beneficiaria.
In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso
detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione
da parte dell'impresa, il relativo ammontare è determinato come
indicato al precedente punto 6.7 lettera l).
9.2 Nel caso in cui una o più imprese presentino, a fronte del
medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione
a valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di più
banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime
vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate
vengono revocate e recuperate con le modalità previste dal regolamento.
Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
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