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CIRCOLARE N. 900315 DEL 14 LUGLIO 2000.
8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione
provvisoria, per i programmi già ultimati a tale data, ovvero
entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in
funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa
deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art.
6, comma 10 del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni
devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore
speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione
decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento
durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso
previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è
data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per
i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte
precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni
di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente
autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna
dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo
anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco
di cui al precedente punto 3.10. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione
del programma è quella definita al precedente punto 6.8. Per
i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per
quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna
è successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai
beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante
la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo
verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia
della comunicazione concernente la detta data alla società di
leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma
1 del regolamento.
8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato
il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni
e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute,
trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione
delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre
sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi
già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione
provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda
il precedente punto 8.1 e, per i programmi che possono essere ammessi
al cofinanziamento, anche il precedente punto 2.6). Alla scadenza dei
sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque,
devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria
- quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il
quale procede alla emanazione del conseguente decreto.
8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle
fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate
da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore
secondo lo schema di cui all'Allegato n. 27
o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento,
ovvero, ove consentite (si veda l'Allegato n. 7),
nelle commesse interne di lavorazione. Le copie autentiche possono essere
predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da
parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa,
la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in
elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti
titoli;
in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa
e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore,
una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle
singole immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al
bene agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.. Gli originali
dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento,
devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti,
i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. Qualora la banca
concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi
e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento
alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve
restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore,
dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale
ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione
di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 8.2, può
dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca
delle agevolazioni concesse.
Le commesse interne di lavorazione, ove consentite, devono esplicitare
l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali
impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi
dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti
impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione
ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai
costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della
manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino
è quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico.
Il costo del personale è determinato in base a quello orario
medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria
di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore
lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro
e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.
Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di
acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonché un prospetto
riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente,
per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti
impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la
relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale
rappresentante dell'impresa deve attestare, con le modalità di
cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modifiche e
integrazioni, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base
della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del
numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione
della commessa.
8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata
ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti
beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore; la documentazione
e la rispettiva dichiarazione devono, a tal
fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo
di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima.
Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi, secondo uno
degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente
al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare
cancellazioni o abrasioni:
* Allegato n. 28, resa dal legale rappresentante
dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a
1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa
stessa, * Allegato n. 29, resa dal legale rappresentante
dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a
1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione
finanziaria, * Allegato n. 30, resa dal legale
rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di
programmi con investimenti ammessi in via provvisoria pari o superiori
a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni
acquistati direttamente dall'impresa stessa, * Allegato
n. 31, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore
speciale, nel caso di programmi con investimenti ammessi in via provvisoria
pari o superiori a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro relativi
in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, * Allegato
n. 32, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di programmi con
investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione
finanziaria.
Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorché
prevista, del programma, così come definita al precedente punto
6.8.
8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale
di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale
ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti
dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio,
le banche concessionarie provvedono a:
- verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della
documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto
collaboratore;
- redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti,
secondo gli schemi concordati in sede di convenzione con il Ministero,
contenente gli elementi indicati all'art. 9, comma 9 del regolamento,
nonché notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure
concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della
vigente normativa antimafia;
- trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione finale
di spesa - ad
eccezione dei programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre
miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, la cui documentazione viene
trattenuta dalle banche concessionarie - e le dichiarazioni di cui al
precedente punto 8.4. La documentazione finale di spesa deve essere
vistata, punzonata o timbrata a secco dalla banca concessionaria per
attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese
proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista
nelle copie delle fatture, per attestazione di conformità delle
copie stesse agli originali quietanzati.
8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati
da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con
spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di
lire ovvero a 1.549.370,70 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta
realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni.
Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi
di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, l'accertamento sulla realizzazione
del programma consiste nella verifica della sussistenza e della completezza
della relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto
8.5.
Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti
accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo,
dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora
dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.6.
Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del regolamento,
si procede come disciplinato dallo stesso articolo.
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