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CIRCOLARE N. 900315 DEL 14 LUGLIO 2000
10 - MONITORAGGIO
10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria,
a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di
cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede ad inviare alla
banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun
esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade
la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione
resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi
di cui agli Allegati nn. 33a,
33b e 33c, fornisce,
in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma
e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli
indicatori di cui ai precedenti punti da 6.2 a 6.6. Il dato relativo
allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza
utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta
o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare,
previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle
agevolazioni concesse.
La banca concessionaria è tenuta a riscontrare la corrispondenza
e/o la compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione
con quelli in proprio possesso.
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