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CIRCOLARE N. 900315 DEL 14 LUGLIO 2000.
1.1 Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura
a bando, in favore delle imprese che svolgono attività estrattive,
manifatturiere, di servizi, di costruzioni, di produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore e acqua calda. Esso prevede, sulla base
delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo
in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo
bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti
investimenti produttivi.
1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite
con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle
agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi
in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente,
dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna
graduatoria per il bando di riferimento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o
di società di servizi controllate da banche, cosiddette "banche
concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La
posizione del programma nella graduatoria di merito è determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento
complessivo - numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
complessivo - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto
a quella richiesta - punteggio complessivo conseguito dal programma
sulla base di specifiche priorità regionali - punteggio complessivo
conseguito dal programma sulla base di specifiche prestazioni ambientali.
1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo
al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte
delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero
stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria
in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere soddisfatto
con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.
1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della
durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote
annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle
quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita
le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente
aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate
da queste ultime dopo aver
verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa
per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti
in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali
condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia raggiunto uno
stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad
eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato,
in una o più delle forme consentite dalla presente normativa,
una quota corrispondente del capitale proprio di cui al succesivo punto
6.2. La prima quota può anche essere erogata a titolo di anticipazione,
previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del
contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di
concessione definitiva.
1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo
il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione
finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige
una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente
ancora dovuto.
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