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CIRCOLARE N. 900315 DEL 14 LUGLIO 2000.
5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati
con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti
e limitazioni:
a) non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad
un programma già agevolato, ai sensi della legge 488/92 nella
misura richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o
comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che
l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la
data di presentazione del Modulo; è fatto salvo quanto eventualmente
previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1 del regolamento;
b) non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni
che riguardi più programmi o più unità produttive,
né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi,
le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a
parte di un medesimo programma organico e funzionale;
c) non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione
sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di
un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi
soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano anche
le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma
8 del regolamento;
d) non è ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione
di una domanda agevolata ai sensi della legge 488/92 e fatta salva l'ipotesi
della rinuncia all'agevolazione concessa, la presentazione per la medesima
unità produttiva di una nuova domanda relativa ad un ulteriore
programma; tale divieto vige comunque fino a quando la banca concessionaria
non abbia inserito il programma già agevolato nell'elenco di
cui al successivo punto 7.1 per l'erogazione della prima quota per stato
d'avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata
alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del
programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti
alla notifica alla Commissione europea di cui al precedente punto 2.6.
Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando,
fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o inserite automaticamente
ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento e quelli concernenti
più attività assoggettabili a diversi regimi agevolativi
di cui al precedente punto 2.7, sono convenzionalmente considerati parte
del medesimo programma organico e funzionale, e quindi non possono essere
oggetto di separate domande, tutti i programmi realizzati da un'impresa
nella singola unità produttiva e relativi alla stessa tipologia
di cui al punto 3.1.
Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle
stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra
indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente
concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati;
a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo
6, comma 8 del regolamento, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta
data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero,
qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie
del bando di provenienza di tali domande.
5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata:
* alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti
preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
* al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti
preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite
locazione finanziaria.
Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:
- la banca concessionaria è prescelta dall'impresa tra quelle
convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'effettuazione dell'istruttoria tecnicoeconomicofinanziaria della
domanda ;
- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato
con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria
ed essere la società di leasing
locatrice dei beni oggetto di agevolazione ;
- l'attività svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti
finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non
riveste carattere istruttorio; per detta attività, pertanto,
non è dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso;
- i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione
finanziaria tramite più società di leasing, a meno che
queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai
fini dell'ammissibilità delle spese relative ai beni interessati:
1) ciascuna società di leasing deve aderire al "pool"
per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma
da agevolare;
2) tutte le società aderenti al "pool" devono essere
istituti collaboratori e cioè convenzionate con almeno una delle
banche concessionarie;
3) la società capofila del "pool", in particolare,
deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa
per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti
e le responsabilità derivanti dalla normativa, ed in particolare
dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto
delle altre società aderenti al "pool" medesimo;
4) tra le suddette società deve essere sottoscritta una specifica,
formale convenzione di "pool", una per ciascun programma da
agevolare, che, oltre ad individuare la società capofila, a regolamentare
i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilità
della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione
dell'investimento tra le società stesse;
- nel caso di operazioni in "pool" è la società
capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto,
alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione;
- nel caso di operazioni in "pool" la società capofila
trasmette alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione,
una copia della suddetta convenzione di "pool".
5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini
di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente
predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione,
è riportato nell'Allegato n.
10. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti
previsti del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti
comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data
di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo
ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale,
non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti
ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione
delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità
della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato
n. 11 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria.
Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente
dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione
delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione;
in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del
Modulo al quale si riferisce. Il predetto Modulo è valido, indifferentemente,
per i programmi promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, di
servizi, di costruzioni e dalle imprese di produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore e acqua calda e per i programmi riguardanti
beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o in parte, beni
acquisiti tramite locazione finanziaria. Elementi basilari della detta
documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui facsimile, con le relative
istruzioni per la compilazione, è riportato nell'Allegato
n. 12), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa
proponente e sul programma di investimenti, ed il business plan di cui
al punto 3.8. Nel caso in cui il programma di investimenti preveda,
insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni
acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi
misti"), deve essere presentata un'unica domanda.
Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello
a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante
dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art.
3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art.
2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998,
n. 403; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla
domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della
stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto preassegnato
e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali
numeri è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte
su fotocopie del Modulo a stampa, ancorché compilate e firmate
in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse
presentato in difformità da quanto sopra specificato, la domanda
stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida.
La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima
ove richiesta, devono essere elaborati, pena l'invalidità della
domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico
software predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su normali
fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica a stampa, quelle
della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte
numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e
rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale
rappresentante della società o di un suo procuratore speciale
con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. Tra
la documentazione da allegare al Modulo di domanda è altresì
compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico
contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo.
Il
Modulo originale a stampa, il facsimile della Scheda Tecnica, le relative
istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda Tecnica stessa
e l'elaborazione del business plan
sono resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici
della Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori
e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione
Industriale.
L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni
riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire
successivamente alla sua presentazione.
Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo
degli indicatori ed
intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande
e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà
considerata decaduta. Ciò in considerazione della particolare
procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del
principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti
al medesimo bando.
A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma
agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidità
della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero
una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo
della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile
a prima richiesta.
L'ammontare della cauzione o della polizza/fidejussione è composto
di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.807,60) e di un importo
progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entità
degli investimenti del programma indicati nel Modulo di domanda:
- 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 1 miliardo di
lire (516.456,90 euro);
- 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire (2.065.827,60
euro);
- 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire (5.164.568,99
euro);
- 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire (25.822.844,95
euro);
- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).
L'ammontare di tale cauzione può essere agevolmente calcolato
attraverso le Tabelle nn. 2 o 3 riportate in Appendice.
Il versamento della cauzione è effettuato dall'impresa istante
su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e fruttifero
di interessi, a partire dalla data del versamento dell'impresa e fino
a quella di restituzione all'impresa medesima o di versamento al Ministero,
al tasso previsto dalle disposizioni vigenti. Detto versamento può
avvenire direttamente presso la 26 banca concessionaria, qualora la
struttura organizzativa della stessa lo consenta, che in tal
caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 13,
ovvero tramite bonifico bancario; in quest'ultimo caso nella motivazione
del versamento deve essere indicata la seguente dizione: "Cauzione,
di cui all'art.5, comma 4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche
e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n
/
ai sensi della legge 488/92."
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere redatte
secondo lo schema di cui all'Allegato
n. 14; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazioni
e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo
e, comunque, fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data
di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.
Sono abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza
assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente,
ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo
n. 175/1995, nonché gli intermediari finanziari, limitatamente
a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993. L'impresa
istante non può avanzare richiesta di fideiussione alla banca
concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni
La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa
qualora le agevolazioni già concesse nella misura richiesta dall'impresa
siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta
un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata
la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1) del regolamento.
In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi
dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero,
con le consuete modalità, l'importo relativo alla cauzione e
gli interessi maturati. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta
all'impresa medesima, ad escutere la fideiussione o la polizza stessa
ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della
riscossione dello stesso, con le suddette modalità.
In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi
interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione
o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni lavorativi
dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di
concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione
della prima quota di contributo.
Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art.
6, comma 8 del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova garanzia,
come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida
quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorchè
non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda
inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria
la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico
bancario ovvero la nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta
giorni prima del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie
relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente,
pena la perdita del diritto all'inserimento automatico.
5.4 Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'Allegato
n. 11 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi,
quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale
di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione
del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore),
apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota
di trasmissione della documentazione.
5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande
di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo
e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma
(nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente
(si veda il successivo punto 6.5), l'unità produttiva interessata
dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali e delle provincie
autonome interessati sono riportati in Allegato
n. 15.
5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma
non agevolata a causa delle disponibilità finanziarie inferiori
all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita
automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle graduatorie relative
al bando immediatamente successivo, mantenendo valido il Modulo di domanda
originario. A tal fine non è posto a carico dell'impresa interessata
alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di versare una nuova cauzione
secondo le modalità di cui al precedente punto 5.3, di comunicare
tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti
ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel
frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo
e completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti
avanzate dalla banca concessionaria medesima.
Le precedenti modalità di inserimento automatico si applicano
anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilità
finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta
dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente
e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale
concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte
del contributo medesimo. La detta richiesta, redatta secondo lo schema
di cui all'Allegato n. 16, deve
essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo
utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie
per le quali è consentito l'inserimento automatico e con le modalità
di cui al precedente punto 5.4.
In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valida, ai fini dell'avvio
a realizzazione del programma da agevolare, la data di presentazione
del Modulo relativo alla domanda non agevolata, può riformulare
quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione
delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali
del programma. A tal fine:
- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non oltre
30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze
istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda sarebbe
inserita automaticamente e con le modalità di cui al precedente
punto 5.4, una formale rinuncia all'inserimento automatico secondo lo
schema di cui all'Allegato n. 17;
tale adempimento, naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati
parzialmente;
- le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale investito
(in modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli
occupati attivati, la misura dell'agevolazione richiesta, i dati "a
regime" relativi alle prestazioni ambientali e le spese complessive
a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime,
però, solo in diminuzione; è, inoltre, possibile modificare
le modalità di acquisizione dei singoli beni del programma da
acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa;
- le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate
attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla ricevuta del
versamento di una nuova cauzione o da una nuova polizza/fideiussione
di cui al precedente punto 5.3, dall'altra documentazione di cui all'Allegato
n. 11 eventualmente variata e, solo ai fini dell'attribuzione alla
domanda riformulata di un nuovo numero di progetto per la relativa gestione
amministrativa, dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda;
la nuova Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi
al numero di progetto del detto nuovo Modulo;
- la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica
riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data di presentazione
del Modulo di domanda originario;
- la domanda riformulata può essere presentata, entro i termini
prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando utile
successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a disposizione
lo consentano, il bando immediatamente successivo a quello nel quale
era inserita la domanda originaria non agevolata; la domanda riformulata
deve evidenziare, nell'apposito spazio del frontespizio della Scheda
Tecnica, che si tratta, appunto, di domanda riformulata ai sensi dell'art.
6, comma 8 del regolamento;
- la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla
banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria
ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto collaboratore locatore
dei beni stessi; quest'ultimo può anche essere diverso rispetto
all'eventuale originario, purché sia convenzionato con la suddetta
medesima banca concessionaria;
- qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalità,
il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo
ad una domanda presentata per la prima volta.
Le precedenti modalità di riformulazione si applicano anche alle
domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della riformulazione,
l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e non abbia richiesto
alcuna erogazione del contributo stesso. A tal fine l'impresa allega
alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema
di cui all'Allegato n. 18.
Per le domande del quarto bando, presentate dal 1° al 30 giugno
1998, e per quelle del settimo bando, presentate dal 7 maggio al 30
giugno 1999, istruite positivamente ma non agevolate, si veda il successivo
punto 11.
Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate,
risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa
può riproporre il relativo programma di investimenti, qualora
non ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso
la presentazione, con le modalità di cui ai punti precedenti,
di una nuova domanda che verrà considerata a tutti gli effetti
come presentata per la prima volta.
La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande
non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico,
quelle agevolate parzialmente per le quali l'impresa ha richiesto l'inserimento
automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro
i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento.
5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e
della documentazione di cui all'Allegato n. 11 da parte dell'impresa
o, per i casi in cui è previsto, da parte dell'istituto collaboratore,
sono tenute a verificarne la completezza e la regolarità, con
riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti
ai fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il caso,
in forma parziale o completa, del business plan (si veda il precedente
punto 3.8); le banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia
in originale e compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica e
la parte numerica del business plan, ove richiesta, siano state redatte
tramite il software ministeriale e che sia allegata doppia copia del
relativo floppy disk. Nel caso in cui la piena disponibilità
dell'immobile, di cui al precedente punto 2.1, sia comprovata da un
atto formale di assegnazione di un lotto, la suddetta verifica dovrà
riguardare anche la compatibilità dei tempi richiamata nel medesimo
punto 2.1, ricorrendo, se è il caso - tenuto conto di eventuali
termini più restrittivi di cui al precedente punto 2.6 - alla
modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione
delle agevolazioni. La domanda che alla data di chiusura dei termini
di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti
elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n. 11,
fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla
mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non
è considerata valida e deve essere respinta, con una specifica
nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni,
trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo.
Detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o
alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e,
secondo il caso, anche all'istituto collaboratore.
Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa,
la banca concessionaria può richiedere esclusivamente la rettifica
dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni
e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività
istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso
di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale
e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa
con le medesime modalità, valide per le domande, di cui al precedente
punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento
della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a
tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva
e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa
per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma
(nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto
collaboratore.
5.8 Accertata la regolarità e la completezza del Modulo di domanda
e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla
istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto
nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria può
richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli
errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti
ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.
L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente
e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa
nella prima parte del business plan, l'analisi degli ultimi due bilanci
approvati prima della presentazione del Modulo di domanda e la determinazione
dei relativi principali e più significativi indici, nonché
attraverso la comparazione dei bilanci stessi con quelli di aziende
dello stesso settore che consentano di valutarne il grado di affidabilità;
particolare rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata
possibilità dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei
soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa
e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima (tenuto anche
conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle condizioni
poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al successivo punto
6.2), agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma
e dal collegato eventuale incremento del capitale circolante o, ancor
più, dalla realizzazione di altri eventuali programmi temporalmente
sovrapposti. Tale valutazione, ove ritenuto necessario, deve essere
estesa anche ad altre imprese che abbiano programmi temporalmente sovrapposti
a quello in esame, qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante
da un medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale dell'impresa
richiedente in misura altrettanto rilevante;
- la validità tecnicoeconomicofinanziaria del programma, con
particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialità
degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato,
ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale
derivanti dalla realizzazione del programma stesso;
- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o costruzioni)
nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza
dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere,
ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione
d'uso;
- il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese
relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri
aziendali - che, si precisa, non può essere inferiore, in valore
nominale, al 25% dell'investimento ammissibile - alle fonti di finanziamento
esterne ed alle agevolazioni; dovrà essere accertata, in particolare,
la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'eventuale credito
bancario, anche in relazione ad eventuali preesistenti esposizioni;
la banca concessionaria dovrà attestare, in sede istruttoria
e di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte della banca
stessa, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone
le motivazioni; al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo
le tipiche procedure di deliberazione ed
erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti d'investimento",
il piano finanziario dovrà essere analizzato, sulla base dei
dati e delle informazioni fornite dall'impresa nella Scheda Tecnica,
nel business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione
alla totalità dei fabbisogni finanziari del programma e non limitatamente
al capitale proprio convenzionalmente considerato per la determinazione
del relativo indicatore di cui al successivo punto 6.2;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia
per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e la
relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per anno solare;
a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non univocamente riconducibili
ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la
durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti
in ciascun anno solare ;
- i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al successivo
punto 6.1, ad
eccezione di quello relativo alla misura richiesta delle agevolazioni,
che viene indicato dall'impresa e non può essere modificato a
seguito degli accertamenti istruttori.
Inoltre, per quanto concerne i programmi relativi ai "grandi progetti"
di cui al successivo punto 6.1, punto i), particolare attenzione dovrà
essere posta in merito ai seguenti argomenti:
- valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende
operare a seguito del programma di investimenti da agevolare, al fine
di evidenziare eventuali situazioni di sovraccapacità strutturale
ovvero se il programma verrà sviluppato in un settore in declino,
secondo le definizioni di cui alla suddetta disciplina multisettoriale;
- valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o salvaguardati
in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento
sia a quelli dell'impresa beneficiaria che a quelli dei fornitori o
dei clienti di primo livello.
In merito a ciascuno dei detti "grandi progetti", la banca
concessionaria richiede tempestivamente alla regione o alla provincia
autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma viene
realizzato di formulare eventuali osservazioni che ne possano orientare
le determinazioni istruttorie, ovvero di evidenziare eventuali motivati
elementi ostativi alla realizzabilità del programma medesimo.
La regione o la provincia autonoma può fornire tali eventuali
indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la banca concessionaria
deve tenerne debito conto ai fini del giudizio conclusivo di ammissibilità
del programma, riportandone i contenuti tra le motivazioni finali della
relazione istruttoria.
La banca concessionaria può rettificare, in esito agli accertamenti
istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola
eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita),
ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli
indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento
ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità
formali comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorché
la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio
esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo
utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del
successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del
25%, potrà non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni
da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese,
si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto,
non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare
e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.
Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono
quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie
eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati
o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività
produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo
minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc..
Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello
condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione
definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla
valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche
tecniche ed alla validità economica dello stesso, senza condurre
accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi
chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza
di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente
necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato.
L'esame di congruità da condurre nella seconda fase, in sede
di relazione finale di spesa, dovrà essere, invece, puntuale
e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione
di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione,
l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al
totale complessivo dell'investimento prospettato.
Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi
con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma.
Il giudizio positivo può anche essere condizionato, in relazione
a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo
la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché
il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle
imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche
anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter
procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie
al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate
ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il
calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato
n. 19), così come eventualmente rettificati in sede istruttoria;
la banca concessionaria comunica, altresì, alle imprese interessate
i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a
titolo di pertinenza e/o di congruità).
L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6,
comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno
successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande
(si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero
ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al
soggetto richiedente le agevolazioni ne subentri un altro a seguito
di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda,
il soggetto subentrante può richiedere di subentrare nella titolarità
della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle
agevolazioni. A tal fine:
a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità,
le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già
sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazioni;
qualora sia già stata prodotta la Scheda Tecnica, lo stesso soggetto
subentrante aggiorna, tramite una specifica dichiarazione sostitutiva
di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore
speciale, solo i dati e le informazioni di cui ai punti A e D della
Scheda Tecnica medesima variati a seguito del subentro, fermi restando
tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui al precedente
punto 5.3 ed
all'Allegato 11, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro
medesimo;
b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto,
alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla domanda di
agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;
c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri
di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data in cui lo
stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella
in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;
d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa
massima relativa al soggetto subentrante, applicando la percentuale
richiesta indicata nella domanda dal primo soggetto; nel caso di concessione
già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può,
comunque, superare l'importo indicato nel decreto relativo a detta concessione.
Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso
del prescritto quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati,
nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto
quinquennio relative al soggetto originario ed a quello subentrante;
e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante,
deve essere pari a quello calcolato sulla base dei dati esposti nella
domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel caso di concessione ancora
da emettere, l'eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione,
per effetto del limite di cui al successivo punto 6.2, ultimo capoverso.
Il capitale proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto
del limite minimo del 25%, dà luogo ad una specifica condizione
nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante;
f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla Scheda
Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni
sussistenti in capo al primo soggetto.
Con riferimento all’eventuale subentro nella titolarità della domanda
- fermo restando l’obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente in
tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute
nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa -
la possibilità di ammettere il detto subentro risulta evidentemente
subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente
punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta
alla banca concessionaria di subentro nella titolarità della domanda
di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione
delle domande.(paragrafo aggiunto dalla circolare 900119 del 2001)
5.10 Nel caso in cui un'impresa che intenda richiedere o abbia richiesto
le agevolazioni della legge n. 488/92 per un programma di investimenti
che essa stessa intende sostenere o che ha sostenuto nell'ambito di
una propria unità produttiva, ceda o abbia ceduto ad un altro
soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o
del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma,
essa può, in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie
garanzie, rispettivamente, avanzare la domanda di agevolazioni o una
specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda
stessa o dell'eventuale decreto di concessione.
A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono
essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della
validità della domanda o dell'eventuale decreto di concessione,
relative a contratti di affitto rilevanti ai fini del calcolo degli
indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti
successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande
di agevolazioni e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto
gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza
della domanda.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme alla domanda di agevolazioni ovvero
all'istanza per il mantenimento della validità della domanda
stessa o dell'eventuale decreto di concessione, fornisce gli elementi
che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del quale
si colloca strategicamente la decisione di procedere all'affitto del
complesso aziendale, le motivazioni che stanno alla base della decisione
e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione
in proprio, il momento in cui la decisione stessa è maturata,
le notizie e le informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione,
sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile
ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca
concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato,
a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse pubblico che potrebbe
condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla domanda di
agevolazioni ovvero alla predetta istanza una dichiarazione sostitutiva
di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore
speciale con la quale aggiorna/integra i dati e le informazioni della
propria Scheda Tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo
a quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio antecedente
l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del programma da agevolare
o agevolato, nonchè l'ulteriore documentazione prevista dalla
normativa a corredo del Modulo di domanda, limitatamente alla parte
per la quale rileva il contratto di affitto;
c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie
in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso la domanda
o l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti a) e b), con
particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità
strategicoeconomica della stessa, all'affidabilità del soggetto
subentrante nella conduzione, alla capacità dello stesso di condurre
l'attività in modo da garantire il 34 pieno soddisfacimento dell'interesse
pubblico per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli
impegni dalla stessa derivanti;
d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente
punto c), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto della domanda
o dell'istanza dell'impresa;
e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base della proposta della banca concessionaria in merito, rispettivamente,
alla domanda di agevolazioni ovvero all'istanza per il mantenimento
della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto
di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 3
del regolamento ovvero autorizza l'operazione di affitto ai fini del
mantenimento della validità della concessione già emessa
o respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora la
cessione in affitto sia già avvenuta o avvenga comunque, la concessione
decade automaticamente a far data dalla cessione medesima e le eventuali
agevolazioni erogate e non dovute vengono restituite dall'impresa beneficiaria
secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa.
Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di
cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione
utile successiva alla concessione ovvero all'autorizzazione medesima,
sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui
agli Allegati nn. 20 e 21,
attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli
impegni che la concessione comporta - quali, ad
esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali,
sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque,
l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva
responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali impegni
e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente
da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali
precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati,
secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti
coinvolti nella conduzione dell'unità produttiva interessata
del programma medesimo. Analoga disposizione vale per la rilevazione
delle variazioni dell'indicatore ambientale, mentre restano esclusivamente
in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.
5.11 Nel caso in cui un'impresa che abbia richiesto le agevolazioni
della legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa stessa
ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unità
produttiva, trasferisca o abbia trasferito ad un altro soggetto parte
delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali
agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento,
scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"),
essa può, fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilità,
in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie
garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della
validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione
delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla
stessa sostenute.
A tale riguardo giova ricordare comunque che, in ogni caso, non possono
essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della
validità della domanda o dell'eventuale decreto di concessione,
relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo
degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti
successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande
di agevolazioni e 35 fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto
gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza
della domanda.
Ai fini di cui sopra:
a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento
della validità della domanda di agevolazioni o dell'eventuale
decreto di concessione, fornisce:
- gli elementi che evidenzino compiutamente le attività produttive
e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino circa
il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità
e funzionalità del programma da agevolare o agevolato, - un elenco
dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo le modalità
di cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa l'esclusivo utilizzo
degli stessi per le finalità del detto programma, - il piano
industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione
di procedere al trasferimento, - le motivazioni che stanno alla base
della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione
della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è
maturata, - le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del
trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro
elemento utile ad una piena ed
incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria,
circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione,
l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione
delle agevolazioni;
b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni istruttorie
in merito a quanto rappresentato dall'impresa attraverso l'istanza e
la documentazione di cui al predetto punto a), con particolare riferimento
alle motivazioni del trasferimento, alla necessità strategicoeconomica
dello stesso, all'affidabilità del soggetto destinatario, alla
capacità dello stesso di condurre l'attività in modo da
garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione
delle agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa derivanti;
c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al precedente
punto b), avanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una propria motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza
dell'impresa;
d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base della proposta della banca concessionaria in merito all'istanza
per il mantenimento della validità della domanda di agevolazioni
o dell'eventuale decreto di concessione, provvede agli adempimenti di
cui all'art. 6, comma 3 del regolamento ovvero autorizza o respinge
l'istanza dell'impresa ai fini del mantenimento della validità
della domanda o della concessione già emessa. In tale ultima
ipotesi, qualora il trasferimento sia già avvenuto o avvenga
comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a fronte dei
beni interessati dal trasferimento stesso vengono revocate con le modalità
e le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
Ottenuta la concessione delle agevolazioni ovvero l'autorizzazione di
cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai
fini della prima erogazione utile successiva alla concessione ovvero
all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto,
secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 22
e 23, attraverso il quale assumono gli obblighi
che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al
rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali,
ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare
delle agevolazioni, mantiene la piena ed
esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto di tali
impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche
se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento.
In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi
in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione
finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa
istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario
del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali
precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati,
secondo le usuali modalità, con riferimento a tutti i soggetti
coinvolti nella conduzione dell'unità produttiva interessata
dal programma medesimo. Anche per la rilevazione delle variazioni dell'indicatore
ambientale si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano
esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni
assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti
agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda
di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro già disciplinati
al precedente punto 5.9 .
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