PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI -BUSINESS PLAN

CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.

3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
II)"ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
III)"ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
IV)"riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
V)"riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;
VI)"trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.
Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all' "unità produttiva", così come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all' "area produttiva da valutare", così come definita al successivo punto 3.8 e che, qualora il programma determini un incremento dell'occupazione, esso è individuato con i medesimi criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto segue:
3.2. Per quanto concerne l'ampliamento, per "capacità di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di oreuomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e 16 per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo.
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento:
- per "produttività" si intende il rapporto tra il fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato al successivo punto 6.3;
- per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.
3.4 Per ristrutturazione si intende il programma teso al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.
3.5 Per quanto concerne la riconversione si precisa che è da intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT
'91, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre appartenenti a "gruppi"
differenti.
3.6. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purchè capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come indicato al precedente punto 3.5), nel caso di attività diversa da quella precedente.
3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a quest'ultima tipologia che 17 viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5.
E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione e dell'occupazione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.
3.8 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validità tecnicoeconomicofinanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all' "area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:
- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione.
- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile 18 identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare"
viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l' "area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità produttiva, può coincidere con essa o può riguardare più unità produttive.
La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico che produttivo e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste, della reale capacità del mercato di offrire adeguati sbocchi alle produzioni ipotizzate e delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488/92, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro), promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, da quelle delle costruzioni e da quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, per quelli inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro), promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare", il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economicofinanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce in Allegato n. 6, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.
Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, devono 19 obbligatoriamente utilizzare lo specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione della Scheda Tecnica (si veda il successivo punto 5.3).
3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9 e dall'art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.
La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso, solo ed
esclusivamente nei casi di impianti di particolare complessità, può essere commissionata con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel business plan ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria. Quest'ultima valuta la sussistenza della richiamata particolare complessità e, soprattutto, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 2.6. Ad eccezione di questi ultimi programmi, tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In
entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.6.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire (516,46 euro). Non sono altresì 20 ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; sono altresì escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento, si riportano nell'Allegato n. 7 le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che di quelle nazionali.

Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’allegato n. 7bis facente parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto 12 dell’allegato n. 11).”(paragrafo introdotto dalla circolare 900119 del 2001);
3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 8a ed il prospetto di cui all'Allegato n. 8b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo di assoluta eccezionalità, è consentita nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non è quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del 21 bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di leaseback, entrambe non ammissibili. E' altresì necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori (quali, ad
esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinchè se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche è necessario che la banca concessionaria, prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validità del piano finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.
Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica società di leasing per tutti i beni del programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo.