|
CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.
3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare
la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento,
la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento
di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento
dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione
dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi
(ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova
capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi
esistenti (ampliamento verticale);
II)"ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare
innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della
produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche
legate ai processi produttivi;
III)"ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione
dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento
tecnologico dell'impresa;
IV)"riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti
esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti
merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi
degli impianti esistenti;
V)"riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa
dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;
VI)"trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze
di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni
e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale
anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico,
viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale
debitamente accertata.
Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i
dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora
non diversamente specificato, all' "unità produttiva",
così come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il
caso, all' "area produttiva da valutare", così come
definita al successivo punto 3.8 e che, qualora il programma determini
un incremento dell'occupazione, esso è individuato con i medesimi
criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto
segue:
3.2. Per quanto concerne l'ampliamento, per "capacità di
produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione,
espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile
altra soluzione, espressa in n. di oreuomo) conseguibile per ogni unità
di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a
ciclo continuo, le 24 ore) e 16 per ciascun prodotto, nelle migliori
condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo.
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento:
- per "produttività" si intende il rapporto tra il
fatturato netto ed il numero di occupati, determinato come specificato
al successivo punto 6.3;
- per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi"
si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.
3.4 Per ristrutturazione si intende il programma teso al miglioramento
e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all'aggiornamento del
prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo,
all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche
comunitarie e/o nazionali.
3.5 Per quanto concerne la riconversione si precisa che è da
intendere tale il programma attraverso il quale, con riferimento alla
Classificazione delle attività economiche ISTAT
'91, vengono sostituite, in tutto o in parte, le produzioni con altre
appartenenti a "gruppi"
differenti.
3.6. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva
esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività,
per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente
analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca
e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente
"permanente", lo stato di inattività che si è
protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione
del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni
è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi
dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura
inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione
in senso lato purchè capitalizzate e funzionalmente indispensabili
al ripristino dell'attività. Per completezza espositiva si precisa
che, nel caso di stato di inattività "permanente",
qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga
alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale
della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare
come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente",
l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del
programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività
uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come
indicato al precedente punto 3.5), nel caso di attività diversa
da quella precedente.
3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia
sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti
riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva
e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione
pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto
produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione
ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione
dell'unità produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il
programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche,
a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma
stesso presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento
a quest'ultima tipologia che 17 viene attribuito il punteggio relativo
all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5.
E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa
di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione;
in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione
accompagnato da un incremento della capacità di produzione e
dell'occupazione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento
ed ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non
solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni,
dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere
portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e
non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi
tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento.
Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno
solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione
dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli
capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della
spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore
da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia
giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione
alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia
deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione
dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già
avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta
cessazione si debba ancora verificare.
3.8 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma
di investimenti che non può riguardare più di una sola
unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da
solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici
ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di
agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in
più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente
le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della
validità tecnicoeconomicofinanziaria e l'idoneità al conseguimento
dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni
della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di
agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico
aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente
l'impresa, il programma, l'unità produttiva nell'ambito della
quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area
produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica,
che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile
o ritenuto più rappresentativo, all' "area produttiva da
valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo
bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati
patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno
degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal
fine:
- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio
approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia,
qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché
non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo
affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale
"ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al
quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere
quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione.
- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema
aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le
seguenti condizioni: 1) è possibile 18 identificare gli specifici
costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale
ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si
effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque,
come indicato sopra, non può riguardare più di una sola
unità produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare"
viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione,
ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione,
degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese
stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già
in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura
organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche
del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte
le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l' "area
produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima
parte del business plan. L' "area produttiva da valutare",
quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità produttiva,
può coincidere con essa o può riguardare più unità
produttive.
La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati
in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo
punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione
dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del
programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico che produttivo
e delle ragioni che ne giustificano la realizzazione, del ciclo tecnologico
delle produzioni effettuate e/o di quelle previste, della reale capacità
del mercato di offrire adeguati sbocchi alle produzioni ipotizzate e
delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente
documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e,
se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte
in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari
assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali
programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali
altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono
essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan e,
per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488/92,
fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento
(richiamati al successivo punto 5.1), vi è l'obbligo, ai sensi
dell'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo, di allegare una fotocopia
del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro),
promossi dalle imprese estrattive o manifatturiere, da quelle delle
costruzioni e da quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica,
di vapore e acqua calda, per quelli inferiori a un miliardo di lire
(516.456,90 euro), promossi dalle imprese di servizi, e per quelli di
importo superiore a detti limiti ma finalizzati all'adeguamento degli
impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative
nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area
produttiva da valutare", il business plan può essere limitato
alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda
la seconda parte, i dati economicofinanziari forniti attraverso gli
specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire
criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie,
si fornisce in Allegato n. 6, un
indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima
parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche
specifiche di ciascun programma.
Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla redazione
della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute,
intendono redigerla comunque, devono 19 obbligatoriamente utilizzare
lo specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre
che l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione
della Scheda Tecnica (si veda il successivo punto 5.3).
3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione
mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni,
come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella
misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di
investimenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 2, comma 9 e dall'art. 4, comma 2 del regolamento, sono state
recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede
di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488/92 per il periodo
2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilità alle agevolazioni
delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi
di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di
presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e
5.4.
La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso,
solo ed
esclusivamente nei casi di impianti di particolare complessità,
può essere commissionata con la modalità del cosiddetto
"contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare ricorso
a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare
è tenuta a darne informazione nel business plan ovvero, avendo
maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità
una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva
comunicazione alla banca concessionaria. Quest'ultima valuta la sussistenza
della richiamata particolare complessità e, soprattutto, la comprovata,
specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del
soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del
contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta
progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello
stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti
gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali
elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa,
formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale
modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero
programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data
del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni,
ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea,
dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della
detta notifica di cui al punto 2.6. Ad eccezione di questi ultimi programmi,
tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati
dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa
l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In
entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non
oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa
deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima
della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese
effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi
al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.6.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è
quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti,
pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo
imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire
(516,46 euro). Non sono altresì 20 ammissibili le spese notarili,
quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di
funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate;
sono altresì escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta
eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto
costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento,
si riportano nell'Allegato n. 7
le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni
e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano
a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento
a tutti i programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate
che di quelle nazionali.
Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare
l’attenzione sulla dichiarazione di cui all’allegato n. 7bis facente
parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto
12 dell’allegato n. 11).”(paragrafo introdotto dalla circolare 900119
del 2001);
3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione
del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole
ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione
ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa
deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli
di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei
relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura
stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione.
A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi
dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità
di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998,
n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando
lo schema di cui all'Allegato 8a
ed il prospetto di cui all'Allegato
n. 8b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore
speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura
o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere
riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica
targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale
il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero
di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene;
a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola
assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo,
ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco
e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a
più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta
a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno
che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del
programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale
dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita
colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8,
comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data
della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto,
fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco
dei beni è composto da più pagine, queste devono essere
numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante
o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere
resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti,
dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui
sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può
dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle
agevolazioni.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma
dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo
di assoluta eccezionalità, è consentita nel rispetto delle
condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non è
quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente
all'acquisizione del 21 bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi,
a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di leaseback,
entrambe non ammissibili. E' altresì necessario che la modifica,
qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle
domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti
variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del
calcolo degli indicatori (quali, ad
esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione
temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva
comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di
domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore
interessati affinchè se ne possa tener conto in sede di decreto
di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun
programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente
la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto
e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni
e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto)
da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing)
da erogare tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche è necessario che la banca concessionaria,
prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano
condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle
legate alla validità del piano finanziario di copertura del programma
- ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla
locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto
collaboratore.
Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in
particolare, all'unica società di leasing per tutti i beni del
programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli
indicatori a consuntivo.
|