SOGGETTI BENEFICIARI

CIRCOLARE N. 900315 DEL 14 LUGLIO 2000.



2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi, queste ultime costituite sotto forma di società regolari, che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle "aree depresse". Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive. Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato n. 1).
Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purchè le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione (si veda il successivo punto 2.5), la detta disponibilità è riferita alla sola stabile sede operativa di cui l'impresa stessa deve essere titolare in tali aree. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilità dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano specificati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potrà essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle 5 attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tali decreti:
A)per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, delle costruzioni e della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda:
è definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 250 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);
è definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 50 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);
B) per le imprese fornitrici di servizi:
è definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m);
è definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere (si veda l'Appendice, Esempio n. 1).
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.3;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio 6 sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione del Modulo della domanda originaria (si veda il successivo punto 5.6);
f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unitàlavorativeanno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati parttime sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto parttime e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti del codice civile;
l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 1999 è pari a lire £. 1.936,27. Per i bilanci chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti lettere A) e B) sono espressi in ECU ed il relativo tasso di conversione lira/ECU
pari a £. 1.947,3;
m)è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter
legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
n) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al 7 cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;
qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere possono riguardare solo uno o più dei settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali" e D - "Attività manifatturiere" della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea di cui al successivo punto 2.6. L'attività estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime e/o semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda il successivo punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste.
I programmi di investimento promossi dalle imprese fornitrici di servizi possono riguardare uno o più dei settori di cui all'Allegato n. 2.
2.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60.
Ai fini di cui sopra:
a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono: quelli di cogenerazione - intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore, ovvero come diversamente definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) per indice energetico si intende quello definito con delibera del Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29.4.92 e sintetizzato nella formula seguente:
Ien = (Ee/Ec) + [Et/(0,9Ec)] - a ove:
8 Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali a = [(1/0,60) - 1] x [0,60 - (Ee/Ec)]
d) l'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione degli elementi occorrenti per il calcolo del suddetto indice.
2.5 Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, in relazione alla particolarità del settore ed alle modalità operative di utilizzo dei beni strumentali, l'ammissibilità dei beni stessi, qualora non vengano utilizzati stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva per il periodo minimo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, è condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi per il medesimo periodo nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, che, ai fini della presente normativa, viene intesa come "unità produttiva". In tale ultima ipotesi, il programma da agevolare viene di conseguenza inserito nella graduatoria ordinaria o nell'eventuale speciale per settore di cui al successivo punto 6.1, lettera b) relative a detta regione, con esclusione, quindi, dell'eventuale graduatoria speciale per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera b). Il contributo è calcolato sulla base dell'aliquota minima prevista, per le aree ammissibili della regione medesima e per la dimensione dell'impresa, aliquota che viene applicata a tutti i beni del programma, indipendentemente dall'effettiva localizzazione degli stessi. L'ubicazione dei detti singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro costantemente aggiornato dall'impresa. Ai fini di cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve sottoscrivere uno specifico impegno, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni. Qualora vengano meno le condizioni sottoscritte con tale impegno, le agevolazioni relative ai beni interessati vengono revocate secondo i criteri e le modalità fissate dal predetto art. 8 del regolamento.
L'impresa istante che intende utilizzare i beni del programma nell'ambito delle aree agevolabili della regione, deve indicare nella domanda stessa in quale regione intende operare per il suddetto periodo e, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazioni, deve essere già titolare di una sede operativa in dette aree risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese; per le imprese individuali non ancora operanti di cui al precedente punto 2.1, ferma restando la piena disponibilità dell'immobile di cui al medesimo punto da comprovare entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, il suddetto certificato dal quale risulti la sede operativa dovrà comunque essere prodotto entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Nei casi di cui si tratta, i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore di cui al punto 6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, è obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun 9 mese e per ciascun cantiere medesimo. Ai fini della determinazione dell'indicatore regionale di cui al punto 6.5, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati per il settore delle costruzioni, in relazione alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non espressi.
2.6 La legge n. 488/92 costituisce la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoria Locale" per le aree Obiettivo 1, e negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei programmi di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono già esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto di specifiche comunicazioni allorchè saranno approvati i predetti programmi regionali.
Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria dei programmi interessati.
Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione ISTAT di cui al precedente punto 2.3, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggette a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato:
Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'Allegato n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B) dello stesso allegato, invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra.
Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera C) dell'Allegato n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento riguardanti:
* l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di aumentarne la produttività purchè:
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 22,5% ESN, 10 - nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art. 87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalità regionale, se questo è inferiore, - riguardino esclusivamente spese ammissibili in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato a finalità regionale * l'innovazione di cantieri di costruzione esistenti, fino ad un'intensità massima di aiuto del 10% lordo, purchè siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, che non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:
- gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e le attività di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto, - il loro importo e la loro intensità siano limitati al minimo indispensabile tenendo conto del grado di rischio associato al progetto.
L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella prima parte del business plan, di cui al successivo punto 3.8, e, se del caso, documentare la sussistenza delle suddette condizioni. La concessione delle agevolazioni è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera D) dell'Allegato n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive nazionali, solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva dell'unità interessata; la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi indicate alla lettera E) dell'Allegato n. 4 e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro (96.813.500.000 lire) o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni di euro (9.681.350.000 lire), la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: le classi e le categorie indicate alla lettera F) dell'Allegato n. 4 (colonna a) sono escluse dal cofinanziamento FESR in considerazione della contestuale finanziabilità a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando tale esclusione dal cofinanziamento FESR, in base agli orientamenti ed ai regolamenti previsti dall'U.E. (Reg. CE 1257/99, Reg. CE 1750/99, Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, Reg. CE 1263/99, Reg. CE 2792/99) e in base alle condizioni di ammissibilità definite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), sono ammissibili alle sole risorse nazionali le tipologie di investimento indicate nello stesso Allegato n. 4 (colonna b).
Per le suddette classi e categorie indicate alla lettera F dell'Allegato n. 4, la concessione delle agevolazioni per i programmi che comportino un investimento complessivo ammissibile superiore a 25 milioni di euro (48.406,75 milioni di lire) o che prevedano un contributo superiore a 12 milioni di euro (23.235,24 milioni di lire) è subordinata alla notifica della stessa alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Inoltre, sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti rientranti nella classe 15.20 - "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce" della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 che rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 (si veda l'Allegato n. 5 alla presente circolare).
Le seguenti classi e categorie sono invece totalmente escluse dalle agevolazioni:
15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi - la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
- l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini.
15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati - la produzione di oli vegetali raffinati : produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
- la lavorazione degli oli vegetali : soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati 15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili - fabbricazione di margarina;
- fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);
- fabbricazione di grassi da cucina composti.
15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei - fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
- macinatura umida del granoturco;
- fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
- fabbricazione di glutine;
- fabbricazione di tapioca.
15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici 15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate - produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sakè;
15.97 - Fabbricazione di malto Ai fini delle verifiche istruttorie e della concessione delle agevolazioni, le imprese che operano in uno dei settori di cui alla richiamata lettera F) dell'Allegato n. 4 ovvero nel settore della "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce", devono fornire alle banche concessionarie, nella prima parte del business plan di cui al successivo punto 3.8, tutti gli elementi e le informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilità alle agevolazioni di cui al Reg. CE
1257/99, al Reg. CE 1750/99, agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, al Reg. CE 1263/99, al Reg. CE 2792/99 o al punto 2.4 dell'allegato III a quest'ultimo.
Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire le imprese ed i soggetti interessati che anche per i suddetti settori di attività ammissibili la concessione delle agevolazioni sarà disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo punto 6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali disponibili.
Sono altresì subordinate alla notifica alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima le concessioni delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 12 del 7 aprile 1998); si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un investimento complessivo ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a 77.450.800 lire (40.000 euro). I detti importi di investimento complessivo ammissibile e di contributo per occupato attivato sono, per le industrie tessili e dell'abbigliamento (sottosezione DB della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91), rispettivamente pari a 29.044.050.000 lire (15.000.000 di euro) e a 58.088.100 lire (30.000 euro).
In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.10, 2.12, 3.9, 5.1, 7.1).
2.7 Qualora uno stesso programma riguardi più attività assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività svolte dall'impresa nella stessa unità produttiva:
- se il programma concerne una sola attività, pur se non prioritaria nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
- se il programma concerne più attività, in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma stesso può essere positivamente considerato per l'accesso ai soli fondi nazionali;
- se il programma concerne più attività, in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all'attività non ammissibile;
In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1.