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CIRCOLARE N. 900315 DEL 14 LUGLIO 2000.
2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese
che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni,
di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua
calda e di servizi, queste ultime costituite sotto forma di società
regolari, che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito
di proprie unità produttive ubicate nelle "aree depresse".
Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata
su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata
allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni,
dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e
funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni
e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni
per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.
Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma
16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate
dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli
interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai
sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e
2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti
nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonché,
ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato
n. 1).
Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di
cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere già iscritte
al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né
ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese
individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite
e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro
delle imprese, purchè le stesse imprese siano già titolari
di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque
avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca
concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre
la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti
che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare
procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del
concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma,
devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese
che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare
si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento
delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità
ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti
devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale
proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata
come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo
punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale.
Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente,
economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business
plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità produttiva
per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente
normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere
la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili
dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile
da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione,
anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare
di cui all'articolo 1351 del codice civile. Per le imprese operanti
nel settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati
nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica
regione (si veda il successivo punto 2.5), la detta disponibilità
è riferita alla sola stabile sede operativa di cui l'impresa
stessa deve essere titolare in tali aree. Alla predetta data, gli atti
o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono
risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto
dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro,
potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo
nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico
ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla
legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa
entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la
trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della
domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata
ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la
concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il
caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo
di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in
passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile
si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione
ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed
il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilità
dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini
di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato
la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le
opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino
nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato
richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada
all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati
da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma
4 della legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da
Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali,
la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto
formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel
quale siano specificati i tempi massimi entro i quali dovrà essere
definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potrà
essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa
assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda
di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti
dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti
devono essere già rispondenti, in relazione all'attività
da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia
giurata.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o
grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997
e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione
di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione
di aiuti alle 5 attività produttive, ed in particolare di quelli
di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia.
Alla luce di tali decreti:
A)per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive
e manifatturiere, delle costruzioni e della produzione e distribuzione
di energia elettrica, di vapore e acqua calda:
è definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 250 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore
a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 27 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera m);
è definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 50 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore
a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 5 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera m);
B) per le imprese fornitrici di servizi:
è definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore
a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 10,1 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera m);
è definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore
a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 1,9 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi,
nel senso che tutti e tre devono sussistere (si veda l'Appendice, Esempio
n. 1).
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale
di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa
considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche
indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa
considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più
altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini
di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui
al successivo punto 5.3;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato
annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo
all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
l'esercizio 6 sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi
presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza
delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata
e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa
riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione del
Modulo della domanda originaria (si veda il successivo punto 5.6);
f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino
costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato
il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i
suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato,
che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unitàlavorativeanno
(ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a
tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente
lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono
quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello
in C.I.G.S.; i dipendenti occupati parttime sono conteggiati come frazione
di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste
dal contratto parttime e quelle fissate dal contratto collettivo di
riferimento;
h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto
secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto
del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita
di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività
ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre
imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono
in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla
redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello
del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto
delle attività e delle passività" redatto con i criteri
di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti
del codice civile;
l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire
dal 1° gennaio 1999 è pari a lire £. 1.936,27. Per
i bilanci chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti
lettere A) e B) sono espressi in ECU ed il relativo tasso di conversione
lira/ECU
pari a £. 1.947,3;
m)è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa
o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei
diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per
la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano
i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a
tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società
di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione
che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa
considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il
capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare
da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter
legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
n) per società di investimenti pubblici si intende la società
la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del
T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al
7 cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente
o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale
di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli
azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa
cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento
agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti
ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli
o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie
di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola
impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi
dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;
qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
2.3 I programmi di investimento promossi dalle imprese estrattive e
manifatturiere possono riguardare solo uno o più dei settori
produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali"
e D - "Attività manifatturiere" della Classificazione
delle attività economiche ISTAT '91, fatti salvi i divieti e
le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione
Europea di cui al successivo punto 2.6. L'attività estrattiva,
che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e
quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie
prime e/o semilavorati per l'ottenimento di altri semilavorati e/o finiti,
devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale
esposizione nella prima parte del business plan (si veda il successivo
punto 3.8) del proprio ciclo tecnologico delle produzioni effettuate
e/o di quelle previste.
I programmi di investimento promossi dalle imprese fornitrici di servizi
possono riguardare uno o più dei settori di cui all'Allegato
n. 2.
2.4 I programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel
settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore
ed acqua calda, di cui alle classi 40.10 e 40.30 della classificazione
delle attività economiche ISTAT '91, sono ammessi limitatamente
agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza
non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore
a 0,60.
Ai fini di cui sopra:
a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia
idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili
si intendono: quelli di cogenerazione - intesa come produzione combinata
di energia elettrica e di calore, ovvero come diversamente definita
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - quelli che utilizzano
calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile
in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione
e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente
da giacimenti minori isolati;
c) per indice energetico si intende quello definito con delibera del
Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29.4.92 e sintetizzato nella
formula seguente:
Ien = (Ee/Ec) + [Et/(0,9Ec)] - a ove:
8 Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al
netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari Et = Energia termica
utile prodotta annualmente dall'impianto Ec = Energia immessa annualmente
nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali a = [(1/0,60)
- 1] x [0,60 - (Ee/Ec)]
d) l'impianto deve obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma
da agevolare, della strumentazione necessaria per le verifiche, da effettuare
sulla base della vigente normativa, utili alla rilevazione degli elementi
occorrenti per il calcolo del suddetto indice.
2.5 Nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese
operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione
delle attività economiche ISTAT '91, in relazione alla particolarità
del settore ed alle modalità operative di utilizzo dei beni strumentali,
l'ammissibilità dei beni stessi, qualora non vengano utilizzati
stabilmente nell'ambito di un'unica unità produttiva per il periodo
minimo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento,
è condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi per il medesimo
periodo nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica
regione, che, ai fini della presente normativa, viene intesa come "unità
produttiva". In tale ultima ipotesi, il programma da agevolare
viene di conseguenza inserito nella graduatoria ordinaria o nell'eventuale
speciale per settore di cui al successivo punto 6.1, lettera b) relative
a detta regione, con esclusione, quindi, dell'eventuale graduatoria
speciale per area di cui al medesimo punto 6.1, lettera b). Il contributo
è calcolato sulla base dell'aliquota minima prevista, per le
aree ammissibili della regione medesima e per la dimensione dell'impresa,
aliquota che viene applicata a tutti i beni del programma, indipendentemente
dall'effettiva localizzazione degli stessi. L'ubicazione dei detti singoli
beni agevolati deve risultare da uno specifico registro costantemente
aggiornato dall'impresa. Ai fini di cui sopra il legale rappresentante
dell'impresa stessa deve sottoscrivere uno specifico impegno, secondo
lo schema di cui all'Allegato n. 3, facente parte
della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni. Qualora
vengano meno le condizioni sottoscritte con tale impegno, le agevolazioni
relative ai beni interessati vengono revocate secondo i criteri e le
modalità fissate dal predetto art. 8 del regolamento.
L'impresa istante che intende utilizzare i beni del programma nell'ambito
delle aree agevolabili della regione, deve indicare nella domanda stessa
in quale regione intende operare per il suddetto periodo e, ai fini
dell'accoglimento della domanda di agevolazioni, deve essere già
titolare di una sede operativa in dette aree risultante dal certificato
di iscrizione al registro delle imprese; per le imprese individuali
non ancora operanti di cui al precedente punto 2.1, ferma restando la
piena disponibilità dell'immobile di cui al medesimo punto da
comprovare entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande, il suddetto certificato dal quale risulti la sede operativa
dovrà comunque essere prodotto entro e non oltre la trasmissione
della documentazione finale di spesa. Nei casi di cui si tratta, i livelli
occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore di cui al
punto 6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati
nelle aree agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche
ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 10
e 11 del regolamento, è obbligata, pena la revoca delle agevolazioni,
a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo
ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai
quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun 9 mese e per ciascun
cantiere medesimo. Ai fini della determinazione dell'indicatore regionale
di cui al punto 6.5, ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito
dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si
applica il minore dei punteggi assegnati per il settore delle costruzioni,
in relazione alle varie aree del territorio ed alla tipologia del programma
da agevolare, ivi compresi quelli assunti pari a zero in quanto non
espressi.
2.6 La legge n. 488/92 costituisce la normativa nazionale da utilizzare
per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste
nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo Programma
Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoria Locale" per le
aree Obiettivo 1, e negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi
regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di
cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle
disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime
di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari
delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei programmi di
investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono già
esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto
di specifiche comunicazioni allorchè saranno approvati i predetti
programmi regionali.
Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento,
al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione
europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione,
i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione
dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale
di spesa, di cui al successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche
che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti
di concessione provvisoria dei programmi interessati.
Per quanto riguarda i settori agevolabili, occorre rilevare che taluni
di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione ISTAT
di cui al precedente punto 2.3, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie
sono soggette a divieti e/o limitazioni come di seguito specificato:
Siderurgia: per le classi indicate alla lettera A) dell'Allegato
n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive
nazionali, solo programmi di investimento finalizzati alla protezione
dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni è subordinata
alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione
da parte di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B)
dello stesso allegato, invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento;
anche per essi, tuttavia, la concessione è subordinata alla notifica
della stessa ed all'approvazione di cui sopra.
Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera C) dell'Allegato
n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive
nazionali, solo programmi di investimento riguardanti:
* l'adeguamento o ammodernamento di cantieri esistenti, non connessi
ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo
di aumentarne la produttività purchè:
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art.
87.3.a del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione
per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità
regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 22,5% ESN, 10
- nelle regioni che soddisfano i criteri per l'opzione di cui all'art.
87.3.c del Trattato e che corrispondono alla mappa approvata dalla Commissione
per ciascuno Stato membro per la concessione di aiuti di Stato a finalità
regionale, l'intensità dell'aiuto non superi il 12,5% ESN o il
massimale applicabile per gli aiuti di Stato a finalità regionale,
se questo è inferiore, - riguardino esclusivamente spese ammissibili
in base agli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato
a finalità regionale * l'innovazione di cantieri di costruzione
esistenti, fino ad un'intensità massima di aiuto del 10% lordo,
purchè siano connessi all'applicazione industriale di prodotti
e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi,
che non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore
all'interno dell'U.E. e che siano sottoposti al rischio di insuccesso
tecnologico o industriale, a condizione che:
- gli aiuti siano limitati a coprire le spese per gli investimenti e
le attività di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse
alla parte innovativa del progetto, - il loro importo e la loro intensità
siano limitati al minimo indispensabile tenendo conto del grado di rischio
associato al progetto.
L'impresa interessata deve adeguatamente indicare nella prima parte
del business plan, di cui al successivo punto 3.8, e, se del caso, documentare
la sussistenza delle suddette condizioni. La concessione delle agevolazioni
è in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione
U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera D) dell'Allegato
n. 4 sono ammessi, sia alle risorse cofinanziate che a quelle aggiuntive
nazionali, solo programmi di investimento che comportano una riduzione
significativa della capacità produttiva dell'unità interessata;
la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica
della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima.
Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi
indicate alla lettera E) dell'Allegato n. 4 e che comportano investimenti
ammessi pari o superiori a 50 milioni di euro (96.813.500.000 lire)
o che beneficiano di un contributo lordo pari o superiore a 5 milioni
di euro (9.681.350.000 lire), la concessione delle agevolazioni è
subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione
da parte di quest'ultima.
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: le classi e le categorie
indicate alla lettera F) dell'Allegato n. 4 (colonna a) sono escluse
dal cofinanziamento FESR in considerazione della contestuale finanziabilità
a carico dei fondi FEOGA. Ferma restando tale esclusione dal cofinanziamento
FESR, in base agli orientamenti ed ai regolamenti previsti dall'U.E.
(Reg. CE 1257/99, Reg. CE 1750/99, Orientamenti Comunitari per gli aiuti
di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, Reg. CE 1263/99, Reg.
CE 2792/99) e in base alle condizioni di ammissibilità definite
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (nota metodologica
sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), sono ammissibili
alle sole risorse nazionali le tipologie di investimento indicate nello
stesso Allegato n. 4 (colonna b).
Per le suddette classi e categorie indicate alla lettera F dell'Allegato
n. 4, la concessione delle agevolazioni per i programmi che comportino
un investimento complessivo ammissibile superiore a 25 milioni di euro
(48.406,75 milioni di lire) o che prevedano un contributo superiore
a 12 milioni di euro (23.235,24 milioni di lire) è subordinata
alla notifica della stessa alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione
da parte di quest'ultima.
Inoltre, sono ammissibili ai soli fondi nazionali gli investimenti rientranti
nella classe 15.20 - "Lavorazione e conservazione di pesce e di
prodotti a base di pesce" della Classificazione delle attività
economiche ISTAT '91 che rispettano le condizioni del punto 2.4 dell'allegato
III al regolamento CE n. 2792/1999 (si veda l'Allegato
n. 5 alla presente circolare).
Le seguenti classi e categorie sono invece totalmente escluse dalle
agevolazioni:
15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi - la produzione
di oli e grassi animali non commestibili;
- l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini.
15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
- la produzione di oli vegetali raffinati : produzione di olio di semi
di soia, di arachidi, mais, ecc.
- la lavorazione degli oli vegetali : soffiatura, cottura, ossidazione,
standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.
15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati 15.43 - Produzione
di margarina e di grassi commestibili simili - fabbricazione di margarina;
- fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);
- fabbricazione di grassi da cucina composti.
15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei - fabbricazione di amidi
di riso, di patate, di granoturco;
- macinatura umida del granoturco;
- fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
- fabbricazione di glutine;
- fabbricazione di tapioca.
15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici
15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 15.95 -
Produzione di altre bevande fermentate non distillate - produzione di
altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele,
sakè;
15.97 - Fabbricazione di malto Ai fini delle verifiche istruttorie e
della concessione delle agevolazioni, le imprese che operano in uno
dei settori di cui alla richiamata lettera F) dell'Allegato n. 4 ovvero
nel settore della "Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti
a base di pesce", devono fornire alle banche concessionarie, nella
prima parte del business plan di cui al successivo punto 3.8, tutti
gli elementi e le informazioni utili a comprovare la sussistenza delle
condizioni oggettive e soggettive per l'ammissibilità alle agevolazioni
di cui al Reg. CE
1257/99, al Reg. CE 1750/99, agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti
di stato nel settore agricolo GU C28 1.02.2000, al Reg. CE 1263/99,
al Reg. CE 2792/99 o al punto 2.4 dell'allegato III a quest'ultimo.
Sulla base delle suesposte considerazioni, corre l'obbligo di avvertire
le imprese ed i soggetti interessati che anche per i suddetti settori
di attività ammissibili la concessione delle agevolazioni sarà
disposta secondo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo punto
6.1 ma sulla base delle risorse, secondo il caso, cofinanziate o nazionali
disponibili.
Sono altresì subordinate alla notifica alla Commissione U.E.
ed all'approvazione da parte di quest'ultima le concessioni delle agevolazioni
relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli
aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 12 del 7 aprile
1998); si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore
a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel
senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un
investimento complessivo ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000
lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della
misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese
ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore
a 77.450.800 lire (40.000 euro). I detti importi di investimento complessivo
ammissibile e di contributo per occupato attivato sono, per le industrie
tessili e dell'abbigliamento (sottosezione DB della Classificazione
delle attività economiche ISTAT '91), rispettivamente pari a
29.044.050.000 lire (15.000.000 di euro) e a 58.088.100 lire (30.000
euro).
In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata
alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione
da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede
ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo
ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione
delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.10, 2.12, 3.9, 5.1,
7.1).
2.7 Qualora uno stesso programma riguardi più attività
assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento,
ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono
i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività
svolte dall'impresa nella stessa unità produttiva:
- se il programma concerne una sola attività, pur se non prioritaria
nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili
al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
- se il programma concerne più attività, in parte ammissibili
a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma
stesso può essere positivamente considerato per l'accesso ai
soli fondi nazionali;
- se il programma concerne più attività, in parte non
ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni,
a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti
relativi all'attività non ammissibile;
In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile,
devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici,
finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione
del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui al
successivo punto 6.1.
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