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CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.
2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti,
nei limiti delle misure massime di cui all'Allegato
n. 1 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime
di aiuto di cui alla legge n. 488/92, articolate per dimensione dell'impresa
beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unità
locale. Nel
caso in cui l'unità locale insista su due o più territori
comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute
misure agevolative diverse, alla stessa intera unità locale si
applica la misura relativa al comune nel quale l'unità medesima
insiste prevalentemente (maggiore superficie). Ai fini della determinazione
delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere,
attraverso l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di
cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della
stessa (si veda anche il successivo punto 6.4).
2.6 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto
(ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto,
compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione
degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente
all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate.
Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio
di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalità temporali
di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni
ed indipendentemente dalle imposte.
2.7 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:
- l'impresa richiedente indica, nella Scheda Tecnica di cui al successivo
punto 5.3, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle
stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi
titoli, ancorché pagati successivamente;
- dette spese, così come giudicate pertinenti e congrue dalla
banca concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio
a realizzazione del programma di investimenti (si
veda l'Appendice: Formula n. 1);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura
agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta
misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto
rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate
concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno
solare, sulla base del piano di disponibilità delle agevolazioni,
secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni
anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione
nella G.U.R.I. delle graduatorie (si veda anche il successivo punto
7.1); per i programmi da notificare alla Commissione europea il predetto
piano di disponibilità si assume, convenzionalmente, differito
di un anno;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota
così determinata viene incrementata della relativa imposizione
fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilità della quota
medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e
riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura massima,
richiesta dall'impresa, si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile
ed effettivamente erogabile alle previste date;
- la somma delle due o tre quote così determinate costituisce
l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto
di concessione.
Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o
tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.
2.8 Ai fini di cui sopra:
- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende
quello della data di avvio e cioè del primo dei titoli di spesa
ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione
finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;
- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico
tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a realizzazione
del programma medesimo, espresso con due cifre decimali;
- il tasso di attualizzazione da applicare è quello fissato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base delle indicazioni della Commissione europea che pubblica
il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
. Si riportano in Appendice, Tabella n. 1, i tassi di attualizzazione
in vigore a partire dal 1° giugno 1998.
Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla
data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare
a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla
data della concessione medesima;
- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili,
si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato
concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria
in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa
disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale
medio di ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono;
il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun capitolo
di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello
minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili al capitolo
stesso, è come di seguito individuato:
progettazione, studi e assimilabili: 10 anni opere murarie e assimilabili:
21 anni macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni b) per quanto concerne
i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (il terreno e tutti
i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna
delle due o tre quote del contributo erogato concorra alla formazione
del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio
in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;
c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto
di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote di contributo
erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del
reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi m così
determinato:
- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun
capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale
medio del capitolo stesso come ivi individuato;
- si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti
i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
10 - si divide la somma dei prodotti così ottenuti per l'ammontare
delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per
eccesso alla prima cifra decimale.
Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che
l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente
reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo,
convenzionalmente quelle vigenti per le società di capitale alla
data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.
2.9 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea,
l'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria è
rideterminato, nei limiti dello stesso ammontare, a seguito degli esiti
della notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive disponibilità
previste dall'art. 7, comma 1 del regolamento.
2.10 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di
cui ai punti 2.8 e 2.9, viene rideterminato a conclusione del programma
di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute
e della relativa effettiva suddivisione per anno solare e del conseguente
valore di m, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione nel
caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia
stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare
delle agevolazioni così definitivamente determinato non può
in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria
in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento.
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