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CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.
6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione
assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo
l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili
per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Ai fini della
formazione delle graduatorie, si distinguono due categorie di programmi:
i) i cosiddetti "grandi progetti", e cioè quelli con
investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di
lire (25.822.844,95 euro) e quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale
degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il
precedente punto 2.3), ii) quelli diversi dai "grandi progetti",
e cioè i programmi con investimenti complessivamente ammissibili
minori o uguali a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e non assoggettabili
alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti
d'investimento (si veda il precedente punto 2.3).
Le graduatorie sopra richiamate sono:
a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei programmi diversi
dai "grandi progetti";
b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha facoltà
di attivare con riferimento ai programmi diversi dai "grandi progetti"
relativi ad un'"area" o ad almeno due attività individuate
come prioritarie dalla regione medesima tra quelle ammissibili;
c) due graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", una relativa
a quelli ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 (ivi incluse quelle
ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise) e l'altra a quelli ubicati
nelle restanti aree ammissibili; alla copertura di tali graduatorie
è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili
nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite
massimo del 30% di queste ultime.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento
di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta
in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sentita la Conferenza Stato-Regioni, anche con riferimento
a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura
di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto
decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili
tra quelli utili per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero indicandone
altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.
Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente
lettera b):
- non è consentita una combinazione tra i due criteri di formazione
per aree o per attività né la formulazione di due distinte
graduatorie;
- ciascuna "area" è costituita dall'intero territorio
ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50%
di quella ammissibile della regione;
- ciascuna attività è individuata tra quelle ammissibili
di cui al precedente punto 2.1;
- ciascuna regione può destinare a tale graduatoria non più
del 50% delle proprie risorse disponibili;
- le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali
entro i termini previsti dalla normativa; qualora la regione non formuli
la propria proposta entro tali termini, la graduatoria speciale per
la regione medesima non viene formata;
- eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse,
dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa
nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente all'attribuzione
delle risorse disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali
ordinarie di cui alla lettera a);
- le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente
non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti
graduatorie di cui alla lettera a).
Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro il trentesimo
giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie
da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In ciascuna
graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle
banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni
32 finanziari di ciascun programma e delle disponibilità attribuite
alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potrà
provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal
primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza
delle disponibilità medesime. Ai fini dell'attribuzione delle
risorse, con riferimento a ciascuna delle graduatorie di cui alle precedenti
lettere a) e b), si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle
piccole e medie imprese; le somme di tale riserva del 70%
eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate
alle grandi imprese della medesima graduatoria.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile
di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle di cui alla precedente
lettera b), dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità
residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità
residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la
facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a
dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo
come specificato nel precedente punto 5.6.
Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive
esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni
concesse, affluiscono nelle disponibilità dell'anno o del bando
successivo. Il Ministero comunica alle imprese titolari delle domande
per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione,
dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei
casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative
motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria.
La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza è
determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:
1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento
complessivo 2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
complessivo 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto
a quella richiesta 4) punteggio complessivo conseguito dal programma
sulla base di specifiche priorità regionali, eventualmente incrementati
del 5% per le imprese che aderiscano ad uno dei sistemi internazionali
riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (si veda
il successivo punto 6.6).
L'indicatore contrassegnato dal n. 4, non si applica alle graduatorie
di cui alla precedente lettera c).
In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica
quanto indicato nei punti seguenti.
6.2 L'indicatore n. 1 è il rapporto tra il capitale proprio investito
e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma
medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria.
Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si
ricorda, non può essere comunque inferiore, in valore nominale,
al 25% dell'investimento ammissibile, è costituito dagli aumenti
del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento
del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali,
dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi
e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più
soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di
domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non
oltre la data di 33 ultimazione medesima ovvero, qualora il programma
venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno
solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso
prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo
ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come
specificato nel seguito.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca
utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito
fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi
possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti
dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite
prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché
risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni
dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti,
nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno
solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in
proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma
medesimo. Qualora alla data della presentazione della documentazione
finale di spesa di cui al successivo punto 8.2 l'impresa non disponga
di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi
presentate relativi ad esercizi interessati dal periodo di realizzazione
del programma, la banca concessionaria effettua le verifiche e redige
la relazione sullo stato finale del programma di investimenti di cui
al successivo punto 8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni
dei redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare
il decreto di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6
ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della
banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli
indicatori, rispettivamente, nei limiti o fuori dai limiti fissati dalla
normativa. Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli indicatori
in via definitiva e, qualora sospeso, del decreto di concessione definitivo,
l'impresa è comunque tenuta a dichiarare i dati in argomento
secondo le modalità di cui al successivo punto 10.1 e, comunque,
ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni dei redditi presentate
mancanti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
fissato dalla normativa fiscale per l'esercizio di riferimento, pena
la revoca delle agevolazioni concesse. Entro tale stesso termine le
eventuali perdite eccedenti devono essere ripianate (si veda il primo
alinea del successivo punto 6.8).
Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti,
ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa
nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento
al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati,
con l'indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni
possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse,
e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso
una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi più programmi,
la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole
quote destinate a ciascun programma.
Ai fini di cui sopra:
- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad
un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio
investito nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento
stesso utilmente considerato;
- gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento
del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto
di mezzi freschi, anche mediante 34 conversione di finanziamenti dei
soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante
utilizzo di utili di bilancio, rilevabili dal bilancio approvato o dalla
dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente
quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui le
poste utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente
equilibrio finanziario di cui nel seguito.
Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione
di quella individuale, deve produrre alla banca concessionaria, qualora
non già prodotta in fase istruttoria, la documentazione, indicata
nell'Allegato n. 22, utile a comprovare l'impegno
ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme consentite,
fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato
nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione.
Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi compresa l'eventuale quota a
titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre alla banca
concessionaria la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento
e/o accantonamento:
- nel caso di due quote: per la prima, almeno della metà del
suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella specifica
condizione riportata nel provvedimento di concessione provvisoria;
- nel caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la
seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.
Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio è
pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai
bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma._
L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra
determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza.
A tal fine si conviene quanto segue:
gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi
freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento;
gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle
poste dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di
domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera
di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati
e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono
essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono
maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare,
gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti
proquota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria può
prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo
aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile
al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio
finanziario dell'impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria,
con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione
del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa,
redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione
del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività",
redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità
ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza
di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per
attività immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo
patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente
agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti
si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti
35 A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento
di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente
agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorché
tale eccedenza vi sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale
nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria,
deve valutare l'opportunità, ai fini del giudizio sull'agevolabilità
del programma, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere
in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione
delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o più dei seguenti strumenti
per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque,
entro la prima erogazione:
a) aumenti del capitale sociale;
b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purché
previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca
d'Italia;
d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti del
programma da agevolare.
Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non
inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella
propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si è impegnata
a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa
compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative
condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione
delle agevolazioni.
E' poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia
adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di
cui al successivo punto 7.1.
Per quanto riguarda le società cooperative, l'art. 3 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che
possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite,
di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento
del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che,
per le stesse società cooperative, le eventuali riserve indivisibili,
costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia
durante la vita della società cooperativa che all'atto del suo
scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione,
ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale
sociale, purchè sia stato raggiunto il limite del capitale sopra
richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo
ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio
a realizzazione del programma.
Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del
capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza
anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti
con la realizzazione del programma, sia il valore del capitale proprio
a quest'ultimo destinabile che quello degli investimenti vengono attualizzati
all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con
gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi
precedenti punti 2.7 e 2.8).
Fatta salva la misura nominale del 25% richiamata in precedenza, il
capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non può,
in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato
e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella
misura in cui richieste dall'impresa (per semplicità di calcolo,
non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (si veda il precedente
punto 2.6).
6.3 L'indicatore n. 2 è il rapporto tra il numero di occupati
attivati dal programma e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo
è lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore
n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato,
con riferimento alla sola ed intera unità locale interessata
dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra
il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito
ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda
(per
l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo
punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare è quello
che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione
occupazionale strettamente riconducibile al programma.
Ai fini di cui sopra:
- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati
durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla
base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli
occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola,
compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.;
i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali
in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto
part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere
e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in
tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale
programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere
quello "a regime" previsto per detto precedente programma,
come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca
concessionaria e da quest'ultima confermato;
- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai
fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione è assunta
pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al
programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della Scheda Tecnica.
6.4 L'indicatore n. 3 è pari al rapporto tra la misura massima
dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione
dell'unità locale, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto
della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta
la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma
9 del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Detto
indicatore non può essere oggetto di rettifica da parte della
banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta
nella Scheda Tecnica, non può più modificarla una volta
trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve
risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario
del programma e ciò in relazione a quanto esposto al precedente
punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca
concessionaria.
Ai fini di cui sopra:
- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente
espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso
di difformità tra le due indicazioni si assume la percentuale
in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come
misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
- in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale
si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota
dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta
viene assunta pari al 100%.
6.5 L'indicatore n. 4 è determinato dal punteggio complessivo
conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorità
regionali individuate:
a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto
6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, alle attività
ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni;
b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto
6.1, lettera b):
- con riferimento alle attività ed alle tipologie di investimento,
nel caso di graduatorie speciali per aree;
- con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso
di graduatorie speciali per attività.
Tali priorità sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione
a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico
intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie regionali ordinarie,
ovvero tra zero e venti, per quelle speciali.
Ai fini di cui sopra:
- per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni;
- per attività si fa riferimento a ciascuna delle attività
di cui al precedente punto 2.1;
- per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie
di cui al precedente punto 3.1.
Entro i medesimi termini di cui al precedente punto 6.1, insieme alle
proposte relative alle graduatorie speciali ed utilizzando lo specifico
software definito dal Ministero, le regioni possono formulare al Ministero
stesso le proprie proposte relative alle priorità regionali,
con riferimento alle graduatorie ordinarie e/o a quelle speciali, individuando
i corrispondenti punteggi. Qualora la regione non formuli le proposte
entro tali termini, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi
della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero.
Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il Ministero,
valutata la compatibilità delle stesse con lo sviluppo complessivo
di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regolamento,
approva i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai
soggetti interessati.
A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico
intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti, determinato dal
punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi
sopra indicati, così come approvati dal Ministero; il punteggio
complessivo così ottenuto costituisce il valore dell'indicatore
regionale del programma medesimo.
Ai fini di cui sopra:
- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con
riferimento all'ubicazione dell'unità locale indicata al punto
B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'attività, con riferimento
al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto
B5 (si veda l'Allegato n. 9); nel caso in cui l'unità locale
insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a
regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla
stessa intera unità locale si applica il punteggio regionale
relativo al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente
(maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria
regionale di pertinenza di detto comune;
- nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento"
e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.6), il punteggio
relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il
valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;_
- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o più
attività diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti,
all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli
attribuibili alle singole attività qualora separatamente considerate.
6.6 Il valore dei predetti indicatori è incrementato del 5% qualora
l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio
"a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi
internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o
EMAS. A
tal fine l'impresa fornisce la propria indicazione compilando il punto
C3.1 della Scheda Tecnica. L'impresa stessa deve tenere a disposizione,
per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare
l'eventuale adesione al suddetto sistema.
6.7 Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione
dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente
i valori dei suddetti indicatori, eventualmente incrementati del 5%,
normalizzati (si veda l'Appendice,
Formula n. 3).
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta
i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate,
alle banche concessionarie e, in presenza di beni acquisiti o da acquisire
in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria,
la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità
locale, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa
e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi
alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle
agevolazioni totali e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre
quote. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare,
i seguenti obblighi:
a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver
ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso
contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere,
per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di
qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie
o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali
condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;
c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di
entrata in funzione;
d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul
lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla
data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti
salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità
del programma medesimo all'eventuale cofinanziamento comunitario (si
veda il precedente punto 2.3);
f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti,
la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda
l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria,
di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti,
la data di entrata a regime degli impianti;
h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento
comunitario;
i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato,
l'indirizzo produttivo dell'impianto, con ciò trasformando l'attività
esercitata nell'unità locale interessata dal programma stesso
da ricettiva a non ricettiva o viceversa;
l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non
dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi
legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero,
o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare
per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della
restituzione.
6.8 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il
valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di
evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli
posti a base per la formazione delle graduatorie. Gli indicatori da
prendere in considerazione a tal fine sono quelli di cui ai precedenti
punti 6.2, 6.3 e 6.5, le cui variazioni devono naturalmente essere valutate
tenendo conto anche degli effetti dovuti all'adesione o meno ad uno
dei predetti sistemi di certificazione ambientale.
In tal senso per ciascun indicatore, sia il valore posto a base per
la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo,
al fine di valutarne lo scostamento, devono essere incrementati o meno
del 5%. Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento
in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli
scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20
punti percentuali (si veda anche il successivo punto 9.1), le agevolazioni
concesse vengono revocate.
Ai fini della verifica a consuntivo:
- l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente destinato
al programma è accertato dalla banca concessionaria, secondo
i criteri e le modalità indicati al precedente punto 6.2, con
riferimento alla data immediatamente successiva a quella di ultimazione
del programma; qualora l'impresa intenda far valere gli utili e/o gli
ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione
del programma, e dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi
presentata dell'esercizio relativo alla chiusura del programma risultino
perdite tali da ridurre l'ammontare del capitale proprio investito in
modo da determinare uno scostamento superiore ai limiti consentiti,
deve, al fine di mantenere le agevolazioni concesse, comprovare di avere
ripianato le perdite, almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento
medesimo, entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla
normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al suddetto
esercizio, con le modalità previste dal codice civile ed
attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei
soci;
- la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo
dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, è
quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi
che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente
dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette
date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo
di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del
programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione
del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile,
in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa;
in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma,
di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, non è sostituita
dalla copia del verbale di 40 consegna dei beni bensì dalla stessa
dichiarazione resa, con le previste modalità, dall'istituto collaboratore
(si veda anche il precedente punto 6.7, lettera f);
- il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con
riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri
di cui al precedente punto 6.3 ed i dati "a regime" relativi
all'indicatore ambientale vengono rilevati con riferimento all'esercizio
successivo all'entrata a regime degli impianti del programma;
- la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente,
con quella di ultimazione; qualora l'impresa dichiari più date
di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date
hanno validità solo ai fini della condizione di cui all'art.
8, comma 1, lettera b) del regolamento (si veda anche il successivo
punto 8.1);
- la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i
fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano
tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli
obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali;
la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta,
ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima,
dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma;
- l'esercizio "a regime" è quello del primo esercizio
sociale intero successivo alla data di entrata a regime;
- l'investimento complessivo da computare ai fini degli indicatori nn.
1 e 2 del precedente punto 6.1 è il minore tra quello attualizzato
ammesso in via definitiva e quello attualizzato ammesso in via provvisoria.
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