Graduatorie e concessioni provvisorie

CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.

6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Ai fini della formazione delle graduatorie, si distinguono due categorie di programmi:
i) i cosiddetti "grandi progetti", e cioè quelli con investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il precedente punto 2.3), ii) quelli diversi dai "grandi progetti", e cioè i programmi con investimenti complessivamente ammissibili minori o uguali a 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro) e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento (si veda il precedente punto 2.3).
Le graduatorie sopra richiamate sono:
a) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei programmi diversi dai "grandi progetti";
b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha facoltà di attivare con riferimento ai programmi diversi dai "grandi progetti" relativi ad un'"area" o ad almeno due attività individuate come prioritarie dalla regione medesima tra quelle ammissibili;
c) due graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti", una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui all'obiettivo 1 (ivi incluse quelle ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise) e l'altra a quelli ubicati nelle restanti aree ammissibili; alla copertura di tali graduatorie è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza Stato-Regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli utili per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.
Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b):
- non è consentita una combinazione tra i due criteri di formazione per aree o per attività né la formulazione di due distinte graduatorie;
- ciascuna "area" è costituita dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione;
- ciascuna attività è individuata tra quelle ammissibili di cui al precedente punto 2.1;
- ciascuna regione può destinare a tale graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili;
- le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali entro i termini previsti dalla normativa; qualora la regione non formuli la propria proposta entro tali termini, la graduatoria speciale per la regione medesima non viene formata;
- eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse, dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera a);
- le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).
Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni 32 finanziari di ciascun programma e delle disponibilità attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna delle graduatorie di cui alle precedenti lettere a) e b), si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese; le somme di tale riserva del 70%
eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle di cui alla precedente lettera b), dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo come specificato nel precedente punto 5.6.
Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilità dell'anno o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria.
La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:
1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo 2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta 4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali, eventualmente incrementati del 5% per le imprese che aderiscano ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS (si veda il successivo punto 6.6).
L'indicatore contrassegnato dal n. 4, non si applica alle graduatorie di cui alla precedente lettera c).
In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.
6.2 L'indicatore n. 1 è il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria.
Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si ricorda, non può essere comunque inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile, è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di 33 ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8.2 l'impresa non disponga di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, la banca concessionaria effettua le verifiche e redige la relazione sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo punto 8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare il decreto di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6 ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli indicatori, rispettivamente, nei limiti o fuori dai limiti fissati dalla normativa. Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli indicatori in via definitiva e, qualora sospeso, del decreto di concessione definitivo, l'impresa è comunque tenuta a dichiarare i dati in argomento secondo le modalità di cui al successivo punto 10.1 e, comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni dei redditi presentate mancanti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per l'esercizio di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Entro tale stesso termine le eventuali perdite eccedenti devono essere ripianate (si veda il primo alinea del successivo punto 6.8).
Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi più programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma.
Ai fini di cui sopra:
- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento stesso utilmente considerato;
- gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante 34 conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio, rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui nel seguito.
Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione di quella individuale, deve produrre alla banca concessionaria, qualora non già prodotta in fase istruttoria, la documentazione, indicata nell'Allegato n. 22, utile a comprovare l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre alla banca concessionaria la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento:
- nel caso di due quote: per la prima, almeno della metà del suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione provvisoria;
- nel caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.
Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma._
L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza. A tal fine si conviene quanto segue:
gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle poste dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti proquota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attività immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti 35 A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorché tale eccedenza vi sia, la banca concessionaria, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunità, ai fini del giudizio sull'agevolabilità del programma, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o più dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:
a) aumenti del capitale sociale;
b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;
c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purché previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca d'Italia;
d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;
e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti del programma da agevolare.
Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si è impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni.
E' poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al successivo punto 7.1.
Per quanto riguarda le società cooperative, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse società cooperative, le eventuali riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società cooperativa che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale, purchè sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma.
Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.7 e 2.8).
Fatta salva la misura nominale del 25% richiamata in precedenza, il capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non può, in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (per semplicità di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.6).
6.3 L'indicatore n. 2 è il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo è lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, con riferimento alla sola ed intera unità locale interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda (per
l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.
Ai fini di cui sopra:
- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;
- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;
- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima confermato;
- nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione è assunta pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa al programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della Scheda Tecnica.
6.4 L'indicatore n. 3 è pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unità locale, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Detto indicatore non può essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non può più modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e ciò in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.
Ai fini di cui sopra:
- la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in caso di difformità tra le due indicazioni si assume la percentuale in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali, come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la virgola;
- in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la misura richiesta viene assunta pari al 100%.
6.5 L'indicatore n. 4 è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorità regionali individuate:
a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto 6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, alle attività ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni;
b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto 6.1, lettera b):
- con riferimento alle attività ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree;
- con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel caso di graduatorie speciali per attività.
Tali priorità sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali.
Ai fini di cui sopra:
- per aree del territorio si fa riferimento a quelle dei singoli Comuni;
- per attività si fa riferimento a ciascuna delle attività di cui al precedente punto 2.1;
- per tipologie di investimento si fa riferimento a ciascuna delle tipologie di cui al precedente punto 3.1.
Entro i medesimi termini di cui al precedente punto 6.1, insieme alle proposte relative alle graduatorie speciali ed utilizzando lo specifico software definito dal Ministero, le regioni possono formulare al Ministero stesso le proprie proposte relative alle priorità regionali, con riferimento alle graduatorie ordinarie e/o a quelle speciali, individuando i corrispondenti punteggi. Qualora la regione non formuli le proposte entro tali termini, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero.
Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il Ministero, valutata la compatibilità delle stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regolamento, approva i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai soggetti interessati.
A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti, determinato dal punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi sopra indicati, così come approvati dal Ministero; il punteggio complessivo così ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo.
Ai fini di cui sopra:
- il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unità locale indicata al punto B1 della Scheda Tecnica; quello relativo all'attività, con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 9); nel caso in cui l'unità locale insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unità locale si applica il punteggio regionale relativo al comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;
- nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.6), il punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia;_
- nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o più attività diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti, all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra quelli attribuibili alle singole attività qualora separatamente considerate.
6.6 Il valore dei predetti indicatori è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. A
tal fine l'impresa fornisce la propria indicazione compilando il punto C3.1 della Scheda Tecnica. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare l'eventuale adesione al suddetto sistema.
6.7 Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori, eventualmente incrementati del 5%, normalizzati (si veda l'Appendice, Formula n. 3).
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, in presenza di beni acquisiti o da acquisire in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità locale, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:
a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;
c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del programma medesimo all'eventuale cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 2.3);
f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di entrata a regime degli impianti;
h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con ciò trasformando l'attività esercitata nell'unità locale interessata dal programma stesso da ricettiva a non ricettiva o viceversa;
l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione.
6.8 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Gli indicatori da prendere in considerazione a tal fine sono quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.5, le cui variazioni devono naturalmente essere valutate tenendo conto anche degli effetti dovuti all'adesione o meno ad uno dei predetti sistemi di certificazione ambientale.
In tal senso per ciascun indicatore, sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo, al fine di valutarne lo scostamento, devono essere incrementati o meno del 5%. Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali (si veda anche il successivo punto 9.1), le agevolazioni concesse vengono revocate.
Ai fini della verifica a consuntivo:
- l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente destinato al programma è accertato dalla banca concessionaria, secondo i criteri e le modalità indicati al precedente punto 6.2, con riferimento alla data immediatamente successiva a quella di ultimazione del programma; qualora l'impresa intenda far valere gli utili e/o gli ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari di realizzazione del programma, e dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata dell'esercizio relativo alla chiusura del programma risultino perdite tali da ridurre l'ammontare del capitale proprio investito in modo da determinare uno scostamento superiore ai limiti consentiti, deve, al fine di mantenere le agevolazioni concesse, comprovare di avere ripianato le perdite, almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento medesimo, entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa al suddetto esercizio, con le modalità previste dal codice civile ed
attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte dei soci;
- la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, è quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, non è sostituita dalla copia del verbale di 40 consegna dei beni bensì dalla stessa dichiarazione resa, con le previste modalità, dall'istituto collaboratore (si veda anche il precedente punto 6.7, lettera f);
- il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento all'esercizio "a regime", con gli stessi criteri di cui al precedente punto 6.3 ed i dati "a regime" relativi all'indicatore ambientale vengono rilevati con riferimento all'esercizio successivo all'entrata a regime degli impianti del programma;
- la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa dichiari più date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validità solo ai fini della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento (si veda anche il successivo punto 8.1);
- la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma;
- l'esercizio "a regime" è quello del primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime;
- l'investimento complessivo da computare ai fini degli indicatori nn. 1 e 2 del precedente punto 6.1 è il minore tra quello attualizzato ammesso in via definitiva e quello attualizzato ammesso in via provvisoria.