REVOCHE

CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000

9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), c1), e), f) e g); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).
In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il 47 territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni della legge 488/92 tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione di cui al precedente punto 6.4. Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.
In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla data di disponibilità dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la società di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva prima quota del contributo.
Per i programmi "misti" i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria e che, alla data della detta disponibilità, non abbiano raggiunto, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione, solo ai suddetti fini e, quindi, non a quelli di erogazione, si può fare riferimento ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma. Si ricorda che la data di disponibilità della prima quota è il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle relative graduatorie; conseguentemente, l'ultima quota è disponibile alla stessa data dell'anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o del secondo anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in tre quote. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilità dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne dà comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.
In talune circostanze è consentita la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvederà a:
- verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori nei tempi già prescritti sia dipesa da cause di forza maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a negligenza dell'impresa;
- accertare la fattibilità tecnica del programma di investimenti nei tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione è prevista in tre quote annuali;
- aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti;
- acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione antimafia nelle forme previste dall'art.5 del D.P.R. n. 252/98 e successive modifiche e integrazioni.
Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non può per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito.
Qualora l'impresa beneficiaria abbia già fruito della prima erogazione a titolo di anticipazione su presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo è subordinata alla sostituzione della polizza/fideiussione stessa con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, rivalutata, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 6 del regolamento, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali. In mancanza, si provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse ed alla conseguente escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del regolamento.
In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione, e cioè di quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.5, e la si divide per tre. L'indicatore di cui al punto 6.5 si intende non suscettibile di variazioni solo nel caso in cui la regione non abbia espresso alcuna priorità e, pertanto, i punteggi relativi a tutte le combinazioni siano pari a zero; in tal caso, quindi, la somma degli scostamenti negativi si divide per due. E' altresì da dividere per due la somma degli scostamenti negativi per i programmi inseriti nelle graduatorie relative ai "grandi progetti" di cui al precedente punto 6.1, punto i). In tal senso, al fine di valutare il suddetto scostamento relativo a ciascuno dei tre indicatori, sia il loro valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo devono essere incrementati o meno del 5%
derivante dall'adesione o meno ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.
In relazione a quanto indicato alla lettera g), si intende che venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto allorchè l'attività cui è destinata l'unità locale interessata dal programma di investimenti agevolato venga trasformata da ricettiva a non ricettiva o viceversa.
Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle due o tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili.
In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di cui all'art.8 del regolamento.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.
In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare è determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l).
9.2 Nel caso in cui una o più imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di più banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalità previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente