| MONITORAGGIO |
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CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000 10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria,
a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di
cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede ad inviare alla
banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun
esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade
la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione
resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 29, fornisce, in particolare, informazioni sullo
stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione
degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai precedenti punti
da 6.2 a 6.5. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato
fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma.
La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può
determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca
totale delle agevolazioni concesse. |