MONITORAGGIO

CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000

10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 29, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai precedenti punti da 6.2 a 6.5. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
La banca concessionaria è tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.