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CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000
11.1 In ottemperanza alle determinazioni della Commissione dell'Unione
europea, le domande presentate dal 15.4.1999 al 15.6.1999 nel sesto
bando (il primo per il settore turistico-alberghiero) che siano state
istruite positivamente dalle banche concessionarie ma non agevolate,
possono essere inserite nelle pertinenti graduatorie relative al solo
primo bando utile successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente circolare, mantenendo valide
le condizioni di retroattività delle spese vigenti con riferimento
alla domanda di agevolazioni originaria. Rientrano nelle suddette ipotesi
anche le domande del richiamato bando agevolate parzialmente a causa
della insufficienza delle risorse finanziarie e per le quali non sia
stata effettuata alcuna erogazione alla data della istanza di cui nel
seguito.
A tal fine:
- l'impresa interessata, entro la chiusura dei termini di presentazione
delle domande del detto primo bando utile, esprime il proprio interesse
a tale inserimento trasmettendo una specifica istanza, secondo lo schema
di cui all'Allegato n. 30, alla banca concessionaria che ha redatto
l'istruttoria, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
e, in copia, anche alla regione interessata; qualora la domanda originaria
sia stata agevolata parzialmente, con la detta istanza l'impresa rinuncia
alle agevolazioni concesse. Con tale istanza l'impresa rende inefficace
la rinuncia all'inserimento automatico della domanda originaria nel
primo bando utile successivo eventualmente avanzata. Le istanze trasmesse
al di fuori dei detti termini non sono considerate valide e la relativa
domanda originaria viene archiviata definitivamente;
- la dimensione dell'impresa è quella determinata alla data della
domanda originaria e come dichiarata dall'impresa stessa nella relativa
Scheda Tecnica;
- per tali programmi le eventuali agevolazioni vengono calcolate sulla
base delle nuove misure agevolative massime approvate dalla Commissione
europea di cui all'Allegato n. 1;
- il programma viene considerato nella medesima configurazione già
oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria; non è
consentito, ai fini della formazione della graduatoria, che l'impresa
vi apporti nessuna modifica;
- insieme alla suddetta manifestazione di interesse l'impresa deve fornire
gli elementi utili per la verifica di un adeguato apporto di capitale
proprio per la realizzazione del programma di investimenti, fermo restando
che tale apporto, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni della domanda,
non può comunque essere inferiore, in termini nominali, al 25%
dell'investimento ammissibile come specificato ai precedenti punti 2.1
e 6.2; in merito a tale apporto si veda anche quanto disciplinato al
precedente punto 6.2 in merito ai programmi ultimati prima del decreto
di concessione provvisoria delle agevolazioni;
- alla detta istanza, pena l'invalidità della stessa, deve essere
allegata la garanzia di cui al precedente punto 5.3 (ricevuta del versamento
o polizza/fideiussione), il cui ammontare progressivo deve essere rapportato
all'entità degli investimenti non attualizzati del programma
a suo tempo ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria e comunicati
all'impresa interessata con la comunicazione di cui al punto 5.8 ed
all'allegato n. 12 della circolare ministeriale n. 1039080 del 19 marzo
1999.
Al ricevimento della predetta istanza e dei richiamati allegati, la
banca concessionaria provvede a verificarne la completezza e la conformità
rispetto a quanto sopra indicato nonché la rispondenza del programma
alle nuove disposizioni introdotte dalla presente circolare, fatta eccezione
per la decorrenza delle spese ammissibili, ed a trasmetterne le risultanze
al Ministero ai fini della formazione delle graduatorie.
Alle predette domande del detto sesto bando non si applicano le disposizioni
relative alle modalità di pagamento in contanti dei titoli di
spesa ed alla non ammissibilità degli stessi di importo inferiore
ad un milione di lire (516,46 euro) di cui al precedente punto 3.8
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