norme transitorie prima applicazione

CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000

11.1 In ottemperanza alle determinazioni della Commissione dell'Unione europea, le domande presentate dal 15.4.1999 al 15.6.1999 nel sesto bando (il primo per il settore turistico-alberghiero) che siano state istruite positivamente dalle banche concessionarie ma non agevolate, possono essere inserite nelle pertinenti graduatorie relative al solo primo bando utile successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare, mantenendo valide le condizioni di retroattività delle spese vigenti con riferimento alla domanda di agevolazioni originaria. Rientrano nelle suddette ipotesi anche le domande del richiamato bando agevolate parzialmente a causa della insufficienza delle risorse finanziarie e per le quali non sia stata effettuata alcuna erogazione alla data della istanza di cui nel seguito.
A tal fine:
- l'impresa interessata, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande del detto primo bando utile, esprime il proprio interesse a tale inserimento trasmettendo una specifica istanza, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 30, alla banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e, in copia, anche alla regione interessata; qualora la domanda originaria sia stata agevolata parzialmente, con la detta istanza l'impresa rinuncia alle agevolazioni concesse. Con tale istanza l'impresa rende inefficace la rinuncia all'inserimento automatico della domanda originaria nel primo bando utile successivo eventualmente avanzata. Le istanze trasmesse al di fuori dei detti termini non sono considerate valide e la relativa domanda originaria viene archiviata definitivamente;
- la dimensione dell'impresa è quella determinata alla data della domanda originaria e come dichiarata dall'impresa stessa nella relativa Scheda Tecnica;
- per tali programmi le eventuali agevolazioni vengono calcolate sulla base delle nuove misure agevolative massime approvate dalla Commissione europea di cui all'Allegato n. 1;
- il programma viene considerato nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria; non è consentito, ai fini della formazione della graduatoria, che l'impresa vi apporti nessuna modifica;
- insieme alla suddetta manifestazione di interesse l'impresa deve fornire gli elementi utili per la verifica di un adeguato apporto di capitale proprio per la realizzazione del programma di investimenti, fermo restando che tale apporto, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni della domanda, non può comunque essere inferiore, in termini nominali, al 25% dell'investimento ammissibile come specificato ai precedenti punti 2.1 e 6.2; in merito a tale apporto si veda anche quanto disciplinato al precedente punto 6.2 in merito ai programmi ultimati prima del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
- alla detta istanza, pena l'invalidità della stessa, deve essere allegata la garanzia di cui al precedente punto 5.3 (ricevuta del versamento o polizza/fideiussione), il cui ammontare progressivo deve essere rapportato all'entità degli investimenti non attualizzati del programma a suo tempo ritenuti ammissibili dalla banca concessionaria e comunicati all'impresa interessata con la comunicazione di cui al punto 5.8 ed all'allegato n. 12 della circolare ministeriale n. 1039080 del 19 marzo 1999.
Al ricevimento della predetta istanza e dei richiamati allegati, la banca concessionaria provvede a verificarne la completezza e la conformità rispetto a quanto sopra indicato nonché la rispondenza del programma alle nuove disposizioni introdotte dalla presente circolare, fatta eccezione per la decorrenza delle spese ammissibili, ed a trasmetterne le risultanze al Ministero ai fini della formazione delle graduatorie.
Alle predette domande del detto sesto bando non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pagamento in contanti dei titoli di spesa ed alla non ammissibilità degli stessi di importo inferiore ad un milione di lire (516,46 euro) di cui al precedente punto 3.8