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CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.
Al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta alle
imprese del settore turistico-albeghiero, nel rispetto dei termini,
delle procedure e delle modalità fissati dalle direttive e dal
regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni nonché, in
allegato, il facsimile del nuovo modulo di domanda, l'elenco della documentazione
e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione
e l'erogazione delle agevolazioni.
Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia con riferimento
alle domande presentate a decorrere dal 2000.
1.1 Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura
a bando, in favore delle imprese che svolgono attività turistico-alberghiera.
Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione
di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda
per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi
concernenti investimenti produttivi.
1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite
con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle
agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi
in specifiche graduatorie di merito, diverse da quelle relative alle
imprese del settore "industria" (estrattive/manifatturiere,
di servizi, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore
e acqua calda e delle costruzioni) e da quelle del settore del commercio,
seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei
fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o
di società di servizi controllate da banche, cosiddette "banche
concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La
posizione del programma nella graduatoria di merito è determinata
dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento
complessivo - numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
complessivo - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto
a quella richiesta - punteggio complessivo conseguito dal programma
sulla base di specifiche priorità regionali Il valore di ciascuno
di tali indicatori è incrementato del 5% nel caso in cui l'impresa
abbia già aderito o aderisca, entro l'esercizio a "regime"
del programma agevolato, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti
di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo
al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte
delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero
stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria
in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere soddisfatto
con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.
1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della
durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote
annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle
quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita
le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente
aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate
da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni
previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie
ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti
collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il
programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale
alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa
abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite
dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio
di cui al successivo punto 6.2. La prima quota può anche essere
erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa
o fideiussione bancaria.
Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del
contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di
concessione definitiva.
1,5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo
il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione
finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige
una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti
sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di
concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa
o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente
ancora dovuto.
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