premesse di carattere generale

CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.


Al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta alle imprese del settore turistico-albeghiero, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni nonché, in allegato, il facsimile del nuovo modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.
Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno efficacia con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 2000.
1.1 Il sistema agevolativo è applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle imprese che svolgono attività turistico-alberghiera. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi.
1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, diverse da quelle relative alle imprese del settore "industria" (estrattive/manifatturiere, di servizi, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda e delle costruzioni) e da quelle del settore del commercio, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o di società di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione del programma nella graduatoria di merito è determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori:
- valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo - numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta - punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% nel caso in cui l'impresa abbia già aderito o aderisca, entro l'esercizio a "regime" del programma agevolato, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.

1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di cui al successivo punto 6.2. La prima quota può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.
1,5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa; sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma.
Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.