PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI -BUSINESS PLAN

CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.

3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di una unità locale esistente. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
II)"ammodernamento" il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
III)"riconversione" il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
IV)"riattivazione" il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
V)"trasferimento" il programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.
Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all' "unità locale", così come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all' "area produttiva da valutare", così come definita al successivo punto 3.7 e che, qualora il programma determini un incremento dell'occupazione, esso è individuato con i medesimi criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto indicato nei punti seguenti:
3.2 Per quanto concerne l'ampliamento:
- l'"incremento dell'occupazione" è individuato con i criteri indicati al successivo punto 6.3;
- per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare del capitale investito inteso come totale dell'attivo patrimoniale;
- per "potenzialità" delle strutture esistenti si intende la disponibilità di numero di camere, posti letto, aree di sosta, ore uomo, ecc..
Sono altresì classificabili come ampliamento i programmi concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi"
di cui al punto 3.9 che comportano aumento dell'occupazione; in tal caso la relativa potenzialità è espressa in n. di ore-uomo degli addetti riferiti ai "servizi annessi".
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che esso consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o tecnologico della struttura esistente, da realizzare anche attraverso interventi di ristrutturazione in senso lato, ma non di manutenzione ordinaria, di adeguamento alle prescrizioni normative vigenti (in materia, ad
esempio, di barriere architettoniche o di sicurezza), di riorganizzazione dell'attività produttiva anche mediante l'adozione di strumentazione informatica e tecnologie avanzate.
Lo scopo che un intervento di ammodernamento persegue è quello di migliorare l'attività produttiva e/o quella gestionale attraverso livelli qualitativi più elevati, anche legati all'impatto ambientale (in alcuni casi resi necessari dalle prescrizioni normative) e maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato turistico.
Sono altresì classificabili come ammodernamento i programmi concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" di cui al punto 3.9 che non comportano aumento dell'occupazione.

3.4 Per quanto concerne la riconversione si precisa che è da intendere tale il programma attraverso il quale si passa da un'attività funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi della presente normativa, ad un'altra diversa ammissibile che presenti maggiori possibilità di mercato (come rilevabile dal business plan), sempre che ciò sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attività.
A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "funzionante" l'attività in corso alla data di presentazione del Modulo di domanda o che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attività preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, il programma viene classificato come nuovo impianto.
3.5 La riattivazione consiste nell'utilizzo di una struttura esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purchè capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Per completezza espositiva si precisa che, nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come indicato al precedente punto 3.4), nel caso di attività diversa da quella precedente.
3.6 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità locale e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.
In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unità locale derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della potenzialità e dell'occupazione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.
3.7 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità locale e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all' "area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:
- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione.
- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità locale. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l' "area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L' "area produttiva da valutare", quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità locale, può coincidere con essa o può riguardare più unità locali.
La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti - con particolare riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzazione - del prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare.
Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488/92, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro) e per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell' "area produttiva da valutare", il business plan può essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce in Allegato n. 2, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.
Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente utilizzare lo specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione della Scheda Tecnica (si veda il successivo punto 5.3).
3.8 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9 e dall'art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.
La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso, solo ed
esclusivamente nei casi di impianti di particolare complessità, può essere commissionata con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nel business plan ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione alla banca concessionaria. Quest'ultima valuta la sussistenza della richiamata particolare complessità e, soprattutto, la comprovata, specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 2.3. Ad eccezione di questi ultimi programmi, tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In
entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.3.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire (516,46 euro). Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; sono altresì escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento, si riportano nell'Allegato n. 3 le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che di quelle nazionali.
(rettifica da circolare 900026 del 17.01.2001)
Con riferimento a tali divieti e limitazioni si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato n.5 facente parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto 15 dell'allegato 8) (periodo introdotto dalla circolare 900026 del 17 gennaio 2001)
3.9 Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono "servizi annessi"
le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i "servizi annessi" alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima.
A titolo puramente esemplificativo, per "servizi annessi" si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi e garage, centri benessere, approdi turistici, punti di ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica, spiagge attrezzate, servizi termali, ecc..
Qualora le strutture o gli impianti di cui sopra siano indispensabili, in relazione ad
eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati "servizi annessi". A tal fine l'impresa interessata deve indicare nella parte descrittiva del business plan anche gli specifici riferimenti normativi.
In sede di esame finale la banca concessionaria deve verificare che i suddetti obiettivi siano stati raggiunti acquisendo dalle imprese interessate tutti i necessari elementi di valutazione.
La gestione dei suddetti "servizi annessi" può costituire anche attività ammissibile qualora indicata come tale dalle regioni ai sensi del punto 5 delle direttive e, in quanto tale, non è soggetta ai limiti di cui al punto viii) dell'allegato n. 3.
3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto ed attrezzatura maggiormente rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 4a ed
il prospetto di cui all'Allegato n. 4b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo di assoluta eccezionalità, è consentita nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non è quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back, entrambe non ammissibili. E' altresì necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle 17 domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori (quali, ad
esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinchè se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche è necessario che la banca concessionaria, prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validità del piano finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.
Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica società di leasing per tutti i beni del programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo.