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CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.
3.1 Il programma di investimenti da agevolare può riguardare
la realizzazione di una nuova unità locale, l'ampliamento, l'ammodernamento,
la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di una unità
locale esistente. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento
dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere
la potenzialità delle strutture esistenti;
II)"ammodernamento" il programma volto al miglioramento, sotto
l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto,
al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività
produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico
dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento
del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
III)"riconversione" il programma volto all'utilizzo di una
struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile
diversa da quella svolta precedentemente;
IV)"riattivazione" il programma volto all'utilizzo di una
struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più
delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta
precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente
partecipazione nella gestione dell'impresa;
V)"trasferimento" il programma che comporta il cambiamento
della localizzazione dell'unità locale; detto cambiamento deve
essere imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione
pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto
produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione
ambientale.
Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i
dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora
non diversamente specificato, all' "unità locale",
così come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il
caso, all' "area produttiva da valutare", così come
definita al successivo punto 3.7 e che, qualora il programma determini
un incremento dell'occupazione, esso è individuato con i medesimi
criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto
indicato nei punti seguenti:
3.2 Per quanto concerne l'ampliamento:
- l'"incremento dell'occupazione" è individuato con
i criteri indicati al successivo punto 6.3;
- per "altri fattori produttivi" si intende l'ammontare del
capitale investito inteso come totale dell'attivo patrimoniale;
- per "potenzialità" delle strutture esistenti si intende
la disponibilità di numero di camere, posti letto, aree di sosta,
ore uomo, ecc..
Sono altresì classificabili come ampliamento i programmi concernenti
esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti
qualificabili come "servizi annessi"
di cui al punto 3.9 che comportano aumento dell'occupazione; in tal
caso la relativa potenzialità è espressa in n. di ore-uomo
degli addetti riferiti ai "servizi annessi".
3.3 Per quanto concerne l'ammodernamento, si precisa che esso consiste
nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o tecnologico
della struttura esistente, da realizzare anche attraverso interventi
di ristrutturazione in senso lato, ma non di manutenzione ordinaria,
di adeguamento alle prescrizioni normative vigenti (in materia, ad
esempio, di barriere architettoniche o di sicurezza), di riorganizzazione
dell'attività produttiva anche mediante l'adozione di strumentazione
informatica e tecnologie avanzate.
Lo scopo che un intervento di ammodernamento persegue è quello
di migliorare l'attività produttiva e/o quella gestionale attraverso
livelli qualitativi più elevati, anche legati all'impatto ambientale
(in alcuni casi resi necessari dalle prescrizioni normative) e maggiormente
rispondenti alle esigenze del mercato turistico.
Sono altresì classificabili come ammodernamento i programmi concernenti
esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti
qualificabili come "servizi annessi" di cui al punto 3.9 che
non comportano aumento dell'occupazione.
3.4 Per quanto concerne la riconversione si precisa che è da
intendere tale il programma attraverso il quale si passa da un'attività
funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi della
presente normativa, ad un'altra diversa ammissibile che presenti maggiori
possibilità di mercato (come rilevabile dal business plan), sempre
che ciò sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici
e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attività.
A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione della presente definizione,
si intende convenzionalmente "funzionante" l'attività
in corso alla data di presentazione del Modulo di domanda o che non
sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta
attività preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla
citata data, il programma viene classificato come nuovo impianto.
3.5 La riattivazione consiste nell'utilizzo di una struttura esistente,
della quale sia accertato un permanente stato di inattività,
per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente
analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine, per un'univoca
e omogenea applicazione della presente definizione, si intende convenzionalmente
"permanente", lo stato di inattività che si è
protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione
del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni
è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi
dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura
inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione
in senso lato purchè capitalizzate e funzionalmente indispensabili
al ripristino dell'attività. Per completezza espositiva si precisa
che, nel caso di stato di inattività "permanente",
qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga
alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale
della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare
come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente",
l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del
programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività
uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione (come
indicato al precedente punto 3.4), nel caso di attività diversa
da quella precedente.
3.6 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia
sussiste esclusivamente allorché il programma di investimenti
riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unità locale
e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione
pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto
produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione
ambientale.
In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione
dell'unità locale derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma
è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti
gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso
presenta le caratteristiche peculiari ed è con riferimento a
quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore
regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il
caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria
struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi,
in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un
incremento della potenzialità e dell'occupazione, il programma
sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non
solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni,
dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere
portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e
non più reimpiegati nell'attività produttiva compresi
tra quelli di cui all'art.4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento.
Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno
solare in cui è avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione
dall'impiego nell'attività produttiva, con riferimento ai singoli
capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della
spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore
da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia
giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione
alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia
deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione
dall'impiego nell'attività produttiva, qualora questa sia già
avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta
cessazione si debba ancora verificare.
3.7 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma
di investimenti che non può riguardare più di una sola
unità locale e che deve essere organico e funzionale, da solo
idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici
ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di
agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in
più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente
le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della
validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al
conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle
indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la
domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano
strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva,
concernente l'impresa, il programma, l'unità locale nell'ambito
della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area
produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica,
che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile
o ritenuto più rappresentativo, all' "area produttiva da
valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all' "ultimo
bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati
patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno
degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal
fine:
- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio
approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia,
qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché
non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo
affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale
"ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al
quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere
quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione.
- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema
aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le
seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici
costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale
ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si
effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque,
come indicato sopra, non può riguardare più di una sola
unità locale. Il concetto di "area produttiva da valutare"
viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione,
ed alle banche concessionarie una più compiuta e diretta valutazione,
degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese
stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già
in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura
organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche
del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte
le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l' "area
produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima
parte del business plan. L' "area produttiva da valutare",
quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità locale,
può coincidere con essa o può riguardare più unità
locali.
La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati
in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo
punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione
dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del
programma di investimenti - con particolare riguardo alle ragioni che
ne giustificano la realizzazione - del prodotto/servizio, del mercato
di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche
ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate
sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso,
anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo
affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti,
questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi
temporalmente sovrapposti a quello da agevolare.
Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da
agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del
business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla
legge n. 488/92, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3
del regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi è l'obbligo,
ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo, di allegare
una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro) e
per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati all'adeguamento
degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni
significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso,
dell' "area produttiva da valutare", il business plan può
essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti,
per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti
attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire
criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie,
si fornisce in Allegato n. 2, un indice ragionato
degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business
plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche
di ciascun programma.
Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla redazione
della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute,
intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente utilizzare lo
specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre che
l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione
della Scheda Tecnica (si veda il successivo punto 5.3).
3.8 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione
mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono
necessarie alle finalità del programma di investimenti. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14.7.2000,
assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9 e dall'art.
4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate
dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto
della legge n. 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro,
l'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese solo ed
esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati
a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo
di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.
La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso,
solo ed
esclusivamente nei casi di impianti di particolare complessità,
può essere commissionata con la modalità del cosiddetto
"contratto chiavi in mano". L'impresa che intenda fare ricorso
a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare
è tenuta a darne informazione nel business plan ovvero, avendo
maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità
una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva
comunicazione alla banca concessionaria. Quest'ultima valuta la sussistenza
della richiamata particolare complessità e, soprattutto, la comprovata,
specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del
soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del
contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta
progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello
stesso; a tal fine l'impresa istante è tenuta a fornire tutti
gli elementi necessari. La banca concessionaria, sulla base di tali
elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa,
formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale
modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero
programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data
del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni,
ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea,
dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della
detta notifica di cui al punto 2.3. Ad eccezione di questi ultimi programmi,
tale termine è ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati
dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa
l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In
entrambe tali ipotesi può essere concessa una proroga, di non
oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa
deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima
della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese
effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi
al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.3.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è
quella del relativo titolo ancorché pagato successivamente. I
pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti,
pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo
imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire
(516,46 euro). Non sono altresì ammissibili le spese notarili,
quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di
funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate;
sono altresì escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta
eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto
costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento,
si riportano nell'Allegato n. 3 le tipologie
di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni,
in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori
interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i
programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che
di quelle nazionali.
(rettifica da circolare 900026 del 17.01.2001)
Con riferimento a tali divieti e limitazioni si richiama in particolare
l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato
n.5 facente parte della documentazione da allegare alla domanda
(si veda il punto 15 dell'allegato 8) (periodo
introdotto dalla circolare 900026 del 17 gennaio 2001)
3.9 Ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intendono
"servizi annessi"
le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità
del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati
alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività
ammissibile (non sono pertanto ammessi i "servizi annessi"
alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati
nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa
adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti
della struttura ricettiva principale medesima.
A titolo puramente esemplificativo, per "servizi annessi"
si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche,
sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi e garage,
centri benessere, approdi turistici, punti di ormeggio, attrezzature
e servizi per la nautica, spiagge attrezzate, servizi termali, ecc..
Qualora le strutture o gli impianti di cui sopra siano indispensabili,
in relazione ad
eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento
dell'attività da agevolare essi vanno considerati parte integrante
della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati
"servizi annessi". A tal fine l'impresa interessata deve indicare
nella parte descrittiva del business plan anche gli specifici riferimenti
normativi.
In sede di esame finale la banca concessionaria deve verificare che
i suddetti obiettivi siano stati raggiunti acquisendo dalle imprese
interessate tutti i necessari elementi di valutazione.
La gestione dei suddetti "servizi annessi" può costituire
anche attività ammissibile qualora indicata come tale dalle regioni
ai sensi del punto 5 delle direttive e, in quanto tale, non è
soggetta ai limiti di cui al punto viii) dell'allegato
n. 3.
3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione
del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole
ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto ed
attrezzatura maggiormente rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa
deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli
di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei
relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura
stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere,
ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalità
di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998,
n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando
lo schema di cui all'Allegato 4a ed
il prospetto di cui all'Allegato n. 4b. La dichiarazione
può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso
deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della
stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso
l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante
in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo
è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato
dalla domanda nella quale è inserito il bene; a tal fine si può
fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore.
Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve
essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può
essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni.
Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed
ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco
dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma
ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione
dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita
colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art.8,
comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data
della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto,
fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco
dei beni è composto da più pagine, queste devono essere
numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante
o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere
resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti,
dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui
sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può
dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle
agevolazioni.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma
dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo
di assoluta eccezionalità, è consentita nel rispetto delle
condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non è
quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente
all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi,
a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back,
entrambe non ammissibili. E' altresì necessario che la modifica,
qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle
17 domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non
comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti
ai fini del calcolo degli indicatori (quali, ad
esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione
temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva
comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di
domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore
interessati affinchè se ne possa tener conto in sede di decreto
di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun
programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente
la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto
e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni
e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto)
da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing)
da erogare tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche è necessario che la banca concessionaria,
prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano
condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle
legate alla validità del piano finanziario di copertura del programma
- ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla
locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto
collaboratore.
Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in
particolare, all'unica società di leasing per tutti i beni del
programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli
indicatori a consuntivo.
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