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CIRCOLARE N. 900516 DEL 13 DICEMBRE 2000.
2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese che realizzano programmi di investimento riguardanti le strutture
individuate e definite dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217
(alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere,
campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere,
case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu'
e rifugi alpini) e quelli riguardanti le eventuali ulteriori attivita'
indicate da ciascuna singola regione, con le modalita' e nei termini
di cui al punto 5 delle direttive e che sono approvate dal Ministero
e pubblicate nella GURI con apposito decreto ministeriale, nonche' le
agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della predetta legge
n. 217/1983; al fine di beneficiare di dette agevolazioni tali imprese
devono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita'
locali ubicate nelle "aree depresse" (periodo introdotto dalla
circolare 900979 del 6 novembre 2001)
Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su
più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo
svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata
di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma
16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate
dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli
interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai
sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e
2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti
nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonché,
ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si
veda l'Allegato n. 1).
Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di
cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere già iscritte
al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né
ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese
individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite
e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro
delle imprese, purchè le stesse imprese siano già titolari
di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque
avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca
concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre
la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti
che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare
procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del
concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma,
devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese
che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare
si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento
delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità
ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti
devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale
proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura è determinata
come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo
punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale.
Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente,
economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business
plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unità locale per
lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa.
Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande
di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la
piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili
dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile
da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione,
anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare
di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli
atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità
devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto
dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro,
potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo
nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico
ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla
legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa
entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la
trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della
domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata
ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la
concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il
caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo
di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in
passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile
si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione
ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed
il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilità
dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini
di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato
la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le
opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino
nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato
richiesto il rinnovo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti
devono essere già rispondenti, in relazione all'attività
da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia
giurata.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media
o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997
e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione
di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione
di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli
di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia.
Alla luce di tali decreti:
5 è definita piccola e media l'impresa che:
1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore
a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 10,1 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera m);
è definita piccola l'impresa che:
1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore
a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore
a 1,9 milioni di euro 3) ed è in possesso del requisito di indipendenza,
come definito alla successiva lettera m).
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi,
nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Ai fini di cui sopra:
a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale
di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa
considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche
indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa
considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più
altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti
per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;
c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini
di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di cui
al successivo punto 5.3;
d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato
annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo
all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio,
l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata
prima della data di presentazione del Modulo di domanda;
e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per insufficienza
delle disponibilità finanziarie del bando, venga riformulata
e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, si fa
riferimento, ai fini di cui si tratta, alla data di presentazione del
Modulo della domanda originaria (si veda il successivo punto 5.6);
f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino
costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato
il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i
suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato,
che non viene preso in considerazione;
g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno
(ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a
tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente
lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono
quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola
dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello
in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione
di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste
dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di
riferimento;
6 h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo
netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla
vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle
attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti
concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto
e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono
in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla
redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello
del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto
delle attività e delle passività" redatto con i criteri
di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli artt.2423 e seguenti
del codice civile;
l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a partire
dal 1° gennaio 1999 è pari a lire £. 1.936,27. Per
i bilanci chiusi nel corso del 1998, i parametri di cui alle precedenti
lettere A) e B) sono espressi in ECU ed il relativo tasso di conversione
lira/ECU
pari a £. 1.947,3;
m) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa
o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei
diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per
la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano
i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a
tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società
di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione
che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa
considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il
capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare
da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter
legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;
n) per società di investimenti pubblici si intende la società
la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del
T.U. delle leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al
cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente
o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale
di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli
azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione
che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa
cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento
agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti
ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli
o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie
di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);
o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola
impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi
dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande,
a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;
qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando
le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi,
la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.
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2.3 La legge n. 488/92 può costituire la normativa nazionale
da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione
Europea previste negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi
regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di
cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle
disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime
di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari
delle agevolazioni, le attività agevolabili, la durata dei programmi
di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono già
esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto
di specifiche comunicazioni allorchè saranno approvati i predetti
programmi regionali.
Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento,
al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione
europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione,
i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione
dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale
di spesa, di cui al successivo punto 8.2, potrebbero subire modifiche
che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti
di concessione provvisoria dei programmi interessati.
La concessione delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati
alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento
(G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) è subordinata alla notifica
alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima;
si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore
a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel
senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un
investimento complessivo ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000
lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della
misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese
ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore
a 77.450.800 lire (40.000 euro).
Nei casi in cui la concessione delle agevolazioni è subordinata
alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione
da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede
ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo
ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione
delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.7, 2.9, 3.8, 5.1,
7.1).
2.4 Qualora uno stesso programma riguardi più attività
assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento,
ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono
i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attività
svolte dall'impresa nella stessa unità locale:
- se il programma concerne una sola attività, pur se non prioritaria
nell'economia dell'impresa, o più attività assoggettabili
al medesimo regime, si applica il regime corrispondente;
- se il programma concerne più attività, in parte ammissibili
a cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma
stesso può essere positivamente considerato per l'accesso ai
soli fondi nazionali;
- se il programma concerne più attività, in parte non
ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni,
a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti
relativi all'attività non ammissibile;
In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attività ammissibile,
devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici,
finanziari e, soprattutto, 8 occupazionali, al fine di consentire la
valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori
di cui al successivo punto 6.1.
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