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Articolo 1
1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso
un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per
le aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso il ripristino
della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n.
64, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali,
è autorizzata la spesa di 13.800 miliardi per il finanziamento
degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1
marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992,
lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno
1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per
gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di
spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote
annuali (1).
1 bis. Per gli interventi di cui al decreto legge 30 dicembre 1985,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,
n. 44 e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 200 miliardi per l'anno 1994 (2).
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei
Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni,
sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto"
secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa
della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza
e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata
secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di
iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse
del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni
delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche
sociale identificati nella stessa delibera (3);
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi
che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative
ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico
nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e,
per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante
il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli
contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali
con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati
in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti
in sede di consuntivo (4).
3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64,
per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che
alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 1992, n.
363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI
o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge
1° marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei
contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento
di ammissibilità;
d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito
convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'art. 9, comma 14,
della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima
di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente
articolo (5);
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 1992, n.
363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione
dei contratti di programma e degli accordi di programma, purchè
siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data
ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto
di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli
deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati (5).
3 bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti
abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge
14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al
comma 2 (2).
3 ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi
di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi,
termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato;
detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre
sei mesi per cause di forza maggiore (2).
4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione
dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia
per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria,
non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento
finanziato risultanti in sede di consuntivo.
5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità
europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie
per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale.
A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni
altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti
alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE,
entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della
legge 1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi
interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'art.
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento
alle regioni secondo le norme in vigore.
6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3
agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'art. 13
della legge 1° marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione
di spesa di cui al comma 1 ed è inscritta, in ragione di lire
300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli
anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilità riveniente
per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad
integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi
alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.
7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi
1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992,
sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite
le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE
per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con priorità
nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse impegnate
al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano
dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti,
e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono
proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate
e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale
non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative
quote di cofinanziamento nazionale (1).
8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti
nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonchè per la concessione
delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse
destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere,
per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio
dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati
dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000
miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni
1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti
sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota
non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti
intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede
con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere
delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici
nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1°
marzo 1986, n. 64, e al presente comma (4).
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca
dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali
di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non
risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali.
Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione
per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con
priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui
ricadono i finanziamenti revocati.
10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi
scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno,
nonchè degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno,
di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (4).
[11. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta
al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato
rapporto sullo stato di attuazione delle attività istituzionali
svolte e sui risultati conseguiti.] (6)
[12. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con
esclusione di quelli di cui al comma 3, i progetti rivolti all'esecuzione
di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate
nell'allegato II della direttiva n. 85/337/CEE sono sottoposti, ad istanza
dell'interessato, alla procedura di valutazione di impatto ambientale
ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive
disposizioni di attuazione. Il Ministro dell'ambiente, sentita la commissione
di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, valuta
la rilevanza ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale
esclusione della procedura con parere motivato entro novanta giorni
dalla comunicazione del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 3, della
legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il progetto
si intende escluso dalla procedura. Nel caso di interventi di rilevanza
infraregionale, l'istanza è presentata alla regione competente,
che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e
verifica la compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni
regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Decorso tale termine
il progetto si intende escluso dalla procedura. Il Ministro dell'ambiente,
ove non esista una disciplina regionale, può disporre che la
procedura sia effettuata con le modalità previste dall'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive disposizioni di attuazione.]
(6)
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno
1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato
in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno
1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito
accantonamento.
14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 8 novembre
1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma
di cui all'art. 10 del decreto legge 22 aprile 1991, n. 134, per le
finalità ivi previste.
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
note
(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato
unico, L. 19.12.1992 n. 488.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato unico, L.
19.12.1992 n. 488.
(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'art.
13, L. 31.01.1994, n. 97.
(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato
unico, L. 19.12.1992 n. 488.
(5) La presente lettera è stata così sostituita dall'art.
13, L. 31.01.1994, n. 97.
(6) Il presente comma è stato soppresso dall'allegato unico,
L. 19.12.1992 n. 488.
Articolo 2 -
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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