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Articolo 1
1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento
della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363 .
Articolo 2
1. A decorrere dal 1 maggio 1993 il Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un
dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi
e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati
alla predetta data in conformita' alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni, con particolare riguardo:
a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento
agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio
progettuale degli schemi idrici;
c) all'incentivazione delle attivita' produttive, con l'indicazione
dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande
sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di
credito;
d) all'attivita' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1 marzo
1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.
Articolo 3
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 aprile
1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini
previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti legislativi
per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica
del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso
dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse
del territorio nazionale;
b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree del territorio nazionale
individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE);
c) attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita'
di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere
interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono
altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione
alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti
per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti
all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali
di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo
economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito
industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del
Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al
Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione,
privatizzazione o liquidazione;
e) utilizzazione del personale gia' in servizio alla data del 14 agosto
1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente
per i compiti previsti dalla presente legge nonche' dal decreto legge
22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in
particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attivita' di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;
f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle
amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti
capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare
l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente
legge nonche' dal decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato
dalla legge medesima.
Articolo 4
1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31
dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della
legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1 marzo 1986,
n. 64.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Allegato 1 - [Modificazioni al D.L. 22.10.1992, n.415]
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "del territorio nazionale,
", sono inserite le seguenti: "anche attraverso il ripristino
della dotazione finanziaria di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, ";
la cifra: "14.000" e' sostituita dalla seguente:
"13.800" e la cifra: "3.275" e' sostituita dalla
seguente: "3.075"; dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1 bis. Per gli interventi di cui al decreto legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994."; il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei
Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni,
sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in 'equivalente sovvenzione netto'
secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa
della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e
di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata
secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di
iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente
depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita'
anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi
che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative
ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico
nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e,
per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante
il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli
contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali
con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati
in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti
in sede di consuntivo."; al comma 3: alla lettera a), dopo le parole:
"dal CIPI", sono aggiunte le seguenti: "o negli accordi
di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo
1986, n. 64"; le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito
convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma
14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di
lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente
articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 1992, n.
363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione
dei contratti di programma e degli accordi di programma, purche' siano
stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero
riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di
locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli deliberati
o approvati dagli istituti di credito abilitati."; dopo il comma
3, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti
abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge
14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al
comma 2.
3 ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi
di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi,
termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato;
detto termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei
mesi per cause di forza maggiore."; al comma 7, primo periodo,
le parole: "nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno"
sono sostituite dalle seguenti: "con priorita' nei territori in
cui ricadono i finanziamenti revocati"; il comma 8 e' sostituito
dal seguente:
"8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli
investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonche' per
la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti
delle risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso a mutui
il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a totale carico
del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito
identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo
di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995.
I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche
per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione
dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie,
si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera
CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo
parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici
nei limiti delle disponibilita' di cui alla citata legge 1 marzo 1986,
n. 64, e al presente comma."; il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi
scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno,
nonche' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di
cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64."; il comma
11 e' soppresso; il comma 12 e' soppresso.
Il titolo e' sostituito dal seguente: "Modifiche alla legge 1 marzo
1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno".
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